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Novità Irpef - Ires
2 Ottobre 2020

Bonus facciate: la visibilità da strada o suolo pubblico è requisito fondamentale

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito in merito al cosiddetto “bonus facciate” introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2020.

L’istante ha rappresentato all’Agenzia di voler realizzare un cappotto termico su una villa di sua proprietà, posta in zona B, con un cortile esclusivo al quale si accede da una strada privata. Si tratta di un intervento che verrà realizzato su una superficie superiore al 10 % della superficie disperdente dell’immobile.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare del “bonus facciate” per le spese sostenute in relazione a tale intervento.

Nella Risposta n. 418 del 29 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che con la Legge di Bilancio per il 2020 è stata introdotta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 % delle spese documentate sostenute nel 2020 per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici già esistenti situati nelle zone A o B.

L’Agenzia ha rinviato ai chiarimenti forniti nella Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020 per gli approfondimenti della disciplina in materia. Tra i chiarimenti in questione, vi è quello riguardante la circostanza che la detrazione può trovare applicazione se gli interventi sono realizzati sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Quindi, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile.

Il “bonus facciate”, invece, non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, tranne quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Pertanto, sono escluse le spese per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.

La conclusione è che l’agevolazione fiscale possa trovare applicazione anche in caso di interventi sulle facciate interne dell’immobile purché sussista il requisito della visibilità dalla strada o dal suolo pubblico.

Con riferimento al caso descritto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate, mettendo in rilievo che l’immobile oggetto degli interventi si trova al termine di una strada privata ed è circondato da uno spazio interno ed è, quindi, in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico, ha affermato che gli interventi programmati non rientrano nell’ambito di applicazione del “bonus facciate”.

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