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18 Settembre 2020

Bonus facciate anche per lavori su facciate interne parzialmente visibili dalla strada

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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione del “bonus facciate”.

L’occasione è la risposta ad un’istanza di interpello presentata dal condomino di un condominio che ha deciso per l’esecuzione di lavori di restauro e ripristino delle strutture opache, dei balconi e dei fregi della facciata posteriore dell’edificio. Questa facciata, secondo quanto precisato dall’istante, è visibile solo parzialmente dalla strada. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di beneficiare del cosiddetto “bonus facciate”.

Secondo l’istante l’agevolazione sarebbe applicabile in quanto risulterebbe, dai chiarimenti forniti nella Circolare dell’Agenzia n. 2 del 2020, che il “bonus facciate” spetta anche per interventi effettuati sulle facciate interne degli edifici che siano visibili dalla strada, senza che sia richiesta una visibilità totale.

Nella Risposta n. 348 dell’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la Legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto una detrazione dall’imposta lorda del 90 % delle spese documentate sostenute nel 2020 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici situati in zona A o B.

Sono ammessi, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata dell’edificio che costituiscono la struttura opaca verticale.

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi sulle facciate interne dell’edificio, salve quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.

L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, affermato che il “bonus facciate” può essere riconosciuto per le spese sostenute per interventi sulla facciata interna dell’edificio, anche se essa è solo parzialmente visibile dalla strada, così come è avvenuto nel caso sottoposto alla sua attenzione.

L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che il Decreto Legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto “Rilancio”) ha previsto che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto delle detrazione, per un contributo nella forma dello sconto sul corrispettivo dovuto. Lo sconto è anticipato dal fornitore che ha eseguito gli interventi e viene da lui recuperato nella forma del credito d’imposta.

I contribuenti possono anche optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione in favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, che possono a loro volta effettuare una nuova cessione del credito.

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