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Novità Irpef - Ires
3 Settembre 2021
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Associazione con diritto di enfiteusi su immobile: sì al bonus facciate.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un nuovo quesito in materia di bonus facciate.

L’istante è un’Associazione privata senza scopo di lucro, con sede in un edificio antico che occupa in virtù di un diritto di enfiteusi, che risulta essere titolare di redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria.

Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di fruire del bonus facciate e di esercitare la relativa opzione per la cessione del bonus o lo sconto in sostituzione della detrazione fiscale.

Secondo l’Associazione istante, sussiste il diritto ad usufruire del bonus facciate in quanto, in base a quanto disposto con la Legge di Bilancio per il 2020, l’agevolazione fiscale è applicabile a tutti i contribuenti residenti o meno nel territorio dello Stato che sostengono delle spese per gli interventi per i quali è prevista l’agevolazione stessa, a prescindere dalla tipologia di reddito della quale sono titolari.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 574 del 30 agosto 2021, ha riportato un chiarimento già fornito in precedenza secondo il quale essendo l’agevolazione in questione rappresentata da una detrazione dall’imposta lorda, non potrà essere utilizzata da soggetti che possiedono esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. I soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva che possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo potranno, invece, utilizzare il bonus facciate in diminuzione della corrispondente imposta lorda.

Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia, vi è, poi, quello secondo il quale possono usufruire del bonus facciate le persone fisiche, compresi i professionisti, ma anche gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i soggetti che sono titolari di redditi d’impresa.

I soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in virtù di un titolo idoneo, al momento in cui hanno inizio i lavori o al momento nel quale sono sostenute le spese, se antecedente rispetto al momento di avvio dei lavori. In particolare, i soggetti beneficiari devono possedere l’immobile nella qualità di proprietari, nudi proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato, ed avere il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile.

Riguardo al caso sottoposto alla sua attenzione dall’Associazione istante, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il diritto di enfiteusi è un diritto reale di godimento che si concretizza nell’utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei relativi frutti a fronte dell’obbligo di migliorare il fondo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura.

Trattandosi di un diritto reale di godimento, costituisce titolo idoneo per accedere all’agevolazione del bonus facciate. Di conseguenza, in presenza di tutti gli altri requisiti prescritti dalla normativa in materia, l’Associazione istante, come ente non commerciale titolare di redditi di locazione soggetti a tassazione ordinaria, potrà beneficiare del bonus facciate.

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