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28 Giugno 2019

Accesso al regime forfettario: tutto autonomo il reddito del medico ed amministratore della clinica

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una nuova questione relativa al regime forfettario.

L’istante le ha rappresentato di svolgere da anni l’attività di medico chirurgo e, nello stesso tempo, di avere un incarico di consigliere di amministrazione presso una clinica privata per la quale svolge prevalentemente la sua professione. Il suo reddito è al di sotto della soglia dei 65.000 Euro prevista dalla Legge di Bilancio per il 2019 per l’accesso al regime forfettario.

Il quesito sottoposto dall’istante all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di accedere al regime in questione nonostante la nuova disciplina in materia preveda come causa ostativa l’esercizio dell’attività in via prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali siano in corso rapporti di lavoro o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti che siano ad essi direttamente o indirettamente riconducibili.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 202 del 21 giugno 2019, ha ricordato che il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, un’arte o una professione in forma individuale. E’ necessario, però, che, oltre ad essere rispettata la soglia di reddito indicata dalla normativa, non sussistano le cause ostative di applicazione del regime.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, evidenziato che le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, costituiscono dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’eccezione a tale regola è costituita dagli uffici che rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dal contribuente. In particolare, qualora il professionista svolga l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un’attività connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale, i relativi compensi ricadono nella categoria dei redditi di lavoro autonomo.

Quindi, con riferimento al caso specifico, nel quale il contribuente istante svolge l’attività professionale di medico chirurgo e, al contempo, svolge l’attività di consigliere di amministrazione presso la clinica privata, i redditi devono essere qualificati tutti come redditi di lavoro autonomo.

Questo vuol dire che il professionista non potrà accedere al regime forfettario soltanto qualora l’ammontare complessivo dei redditi percepiti superi la soglia dei 65.000 Euro annui.

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