Con Sentenza 26 giugno 2009, n. 15110, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli studi professionali ubicati nell’abitazione del contribuente non sono assoggettabili ad IRAP.
Infatti, posto che presupposto per il versamento dell’imposta è lo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata, non si ravvisa tale requisito qualora il contribuente lavori in una stanza di casa, impiegando beni non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.
Fonte: www.seac.it
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