L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 40 dell’8 ottobre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina della responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e di subappalto di opere e servizi.
In particolare, le novità sono state introdotte dall’articolo 13-ter del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 (cosiddetto Decreto Crescita), convertito dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012.
La disposizione prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei contratti. La responsabilità è esclusa qualora l’appaltatore o il committente acquisiscano la documentazione attestante la corretta esecuzione da parte del subappaltatore o dell’appaltatore dei versamenti fiscali. La documentazione in questione può consistere anche nell’asseverazione rilasciata dai Caf o da professionisti abilitati. Inoltre, la nuova normativa prevede che l’appaltatore ed il committente possano sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore ed all’appaltatore fino a quando non viene esibita la suddetta documentazione.
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione in questione trova applicazione soltanto per i contratti di appalto e subappalto stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, ossia a partire dal 12 agosto 2012.
Inoltre, la certificazione riguardante la corretta esecuzione dei versamenti fiscali deve essere richiesta soltanto in relazione ai pagamenti che sono stati effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.
Riguardo alla documentazione che deve essere prodotta dall’appaltatore o dal subappaltatore al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale con il committente o l’appaltatore e di evitare la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte di questi ultimi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può ricorrere a forme di documentazione diverse rispetto all’asseverazione del Caf o del professionista abilitato.
In particolare, è valida a tal fine una dichiarazione sostitutiva con la quale l’appaltatore o il subappaltatore attestano l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa.
Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati:
– il periodo nel quale l’Iva è stata liquidata e se da tale liquidazione è scaturito il versamento dell’imposta, oppure è stato applicato il regime dell’Iva per cassa o la disciplina del reverse charge;
– il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo;
– gli estremi del modello F24 che è stato utilizzato per effettuare i versamenti dell’Iva e delle ritenute non scomputate;
– l’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto o subappalto per il quale è resa la dichiarazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.