Con Sentenza n. 130/02/08, la CTR Lazio ha affermato che ai promotori finanziari (sia monomandatari che plurimandatari), non sono applicabili in automatico parametri, coefficienti presuntivi di reddito né studi di settore.
Secondo i giudici, l’accertamento dell’Ufficio è da annullare poiché è da escludersi l’uso di applicazioni matematiche su attività che comportano redditi certificati e soggetti a ritenuta fiscale.
Proprio in merito all’applicazione dello strumento degli studi di settore ai fini dell’accertamento fiscale, tra gli emendamenti avanzati sul D.L. n. 185/2008, si prevede l’individuazione dei settori economici (colpiti in modo particolare dalla crisi economica), per i quali si potrebbe invertire l’onere della prova in capo all’Amministrazione finanziaria in caso di scostamenti.
Fonte: www.seac.it
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