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Novità Irpef - Ires
20 Aprile 2013

Presunzione di imputabilita’ a reddito imponibile dei movimenti bancari: puo’ operare per qualsiasi contribuente e non solo per i lavoratori autonomi.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 8047 del 3 aprile 2013, ha affermato che l’articolo 51, comma 2, nn. 2) e 7), del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 accorda all’ufficio, in tema di Iva, il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, qualora non si deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a tassazione.

Questa presunzione ha portata generale e riguarda le dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall’attività svolta.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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