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Novità Irpef - Ires
3 Agosto 2013

Perdite su crediti: l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti riguardo alla nuova disciplina della deducibilita’ fiscale.

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Con la Circolare n. 26 del 1° agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina della deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

E’ stato evidenziato come la nuova disposizione di legge (nuovo comma 5 dell’articolo 101 del TUIR) preveda espressamente le ipotesi in presenza delle quali possano dirsi realizzati gli elementi certi e precisi, necessari ai fini della piena deducibilità delle perdite su crediti. In queste ipotesi, la deducibilità scatta in via automatica, senza che sia necessaria alcuna ulteriore dimostrazione. Si tratta delle perdite relative a crediti:

– di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;

– il cui diritto alla riscossione si sia prescritto;

– per i quali il debitore abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti;

– che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter a seguito di eventi estintivi.

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato, guardando in linea generale alla disciplina della materia, come gli oneri derivanti dalla gestione dei crediti possono concorrere alla determinazione del reddito ai fini fiscali sulla base essenzialmente di due tipi di criteri:

– i primi riguardano i requisiti di natura probatoria che devono sussistere affinché siano deducibili, illimitatamente, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità dei crediti, o di parte di essi, divenuta “definitiva”. Si ha, in questo caso, un meccanismo di deducibilità analitico;

– i secondi permettono di individuare una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che è probabile, ma non definitiva (“potenziale”). Si ha, in questo caso, invece, un meccanismo di deducibilità forfettario.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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