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Novità Irpef - Ires
11 Ottobre 2010

Indicazioni dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla scelta del regime di tassazione su base catastale da parte delle società agricole

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Con la Circolare n. 50 del 1º ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti indicazioni riguardo all’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1, comma 1093, della legge finanziaria 2007, ossia della possibilità per le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole di optare per la tassazione su base catastale (regime naturale di tassazione per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali).

In primo luogo, nella Circolare è precisato che possono qualificarsi “società agricole” le società nelle quali:

– l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali o attività connesse);

– la ragione o la denominazione sociale contengono l’indicazione “società agricola”.

Le società che pongono in essere operazioni commerciali, industriali, ipotecarie o immobiliari volte a potenziare o migliorare l’attività agricola svolta in via esclusiva (es: società che acquistano o affittano un terreno per ampliare la propria attività agricola o prendono un finanziamento per acquistare un trattore necessario alla coltivazione del terreno) non perdono la qualifica di società agricole.

Generalmente viene meno il requisito dell’esercizio esclusivo, se la società è in possesso di partecipazioni in altre società, almeno che le società partecipate siano anch’esse società agricole ed i dividendi derivanti dal possesso delle partecipazioni siano inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole da parte del partecipante.      

Possono beneficiare dell’agevolazione in questione le società agricole che siano società di persone (tranne le società semplici per le quali il regime di tassazione su base catastale si applica naturalmente), società a responsabilità limitata e società cooperative (tranne quelle società cooperative che svolgono solo attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti conferiti dai soci e che non posseggono e/o non conducono i terreni sui quali svolgono l’attività agricola).

Le società agricole che intendono optare per il regime di tassazione su base catastale devono possedere i relativi requisiti fin dall’inizio del periodo d’imposta e devono comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta deve essere comunicata con le stesse modalità e gli stessi tempi previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il contribuente è vincolato al regime scelto almeno per un triennio, trascorso il quale l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta. Se vengono meno i requisiti previsti dalla normativa, l’opzione perde efficacia dal periodo d’imposta in corso alla data in cui si verifica l’evento che fa venir meno i requisiti medesimi.

Per effetto dell’opzione, il reddito imponibile delle società agricole continua ad essere considerato reddito d’impresa.   

Le società agricole che esercitano la loro attività oltre i limiti previsti dall’art. 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (disposizione che regola la determinazione del reddito su base catastale) determinano la base imponibile analiticamente, ai sensi dell’art. 56 e ss. del medesimo Testo Unico. 

Le società che optano per il nuovo regime fiscale devono comunque mantenere inalterate le modalità di tenuta della contabilità adottate originariamente. Anche se il reddito imponibile è determinato con le regole previste dall’art. 32 del TUIR, la società agricola deve continuare ad applicare le regole vigenti di determinazione del reddito d’impresa, evidenziando i valori fiscali che ne derivano nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. 

Nel caso sussistano dei componenti positivi e negativi di reddito, i cui presupposti di tassazione o detrazione si siano verificati un periodo precedente a quello di vigenza dell’opzione e la cui rilevanza fiscale sia stata rinviata, per una facoltà o un obbligo di legge, agli esercizi successivi, questi (componenti positivi e negativi) concorrono alla determinazione del reddito anche nel periodo nel quale opera l’opzione della tassazione con le regole catastali.

Le società che optano per il regime di tassazione catastale, inoltre, possono portare le perdite pregresse in abbattimento del reddito determinato catastalmente.

Infine, in riferimento alla normativa sulle società di comodo, le società agricole che non superano il “test di operatività” previsto dalla legge, possono presentare istanza di interpello disapplicativo, facendo valere situazioni oggettive, tipiche del proprio settore (es: calamità naturali), che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi in misura corrispondente a quella dei ricavi presunti indicati dalla normativa, e, di conseguenza, hanno reso impossibile il superamento del test. L’opzione operata in favore della tassazione su base catastale non assume specifico rilievo, in quanto non incide di per sé sui ricavi effettivi e, quindi, sul superamento del test di operatività.      

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