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Novità Irpef - Ires
12 Luglio 2013

Esoneri e rimborsi in virtu’ delle Convenzioni contro le doppie imposizioni: approvati i nuovi modelli.

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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013, sono stati approvati i modelli, con le relative istruzioni, per la domanda di rimborso, esonero dall’imposta italiana o applicazione dell’aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti, in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi.

I modelli approvati riguardano le quattro tipologie di redditi previsti dalle Convenzioni suddette: dividendi (modello A), interessi (modello B), canoni (modello C) ed altre tipologie di reddito (modello D).

Questi modelli devono essere utilizzati dai soggetti non residenti in Italia che percepiscono redditi di fonte italiana e che possiedono i requisiti previsti nelle Convenzioni delle quali, gli stessi contribuenti, richiedono l’applicazione.

Con il medesimo Provvedimento, è stato, altresì, approvato il modello (modello E), con le relative istruzioni, previsto dall’articolo 27-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, inserito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 136 del 1993, di recepimento della Direttiva comunitaria del 1990 (Direttiva “madre-figlia”), per l’esenzione dell’imposta italiana sui dividendi e sugli altri strumenti finanziari equiparati distribuiti da una società “figlia” italiana alla società “madre” o ad una sua stabile organizzazione situate in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Il modello in questione può essere utilizzato dal soggetto che riceve i dividendi e che possiede i requisiti indicati nella normativa.

Inoltre, con il medesimo Provvedimento, è stato approvato il modello (modello F), con le relative istruzioni, previsto in applicazione della Direttiva Comunitaria del Consiglio 2003/49/CE del 3 giugno 2003 (Direttiva “interessi e canoni”), in sostituzione del modello in precedenza approvato con Provvedimento del 15 gennaio 2008.

Il modello F deve essere utilizzato per ottenere l’esenzione dall’imposta italiana sugli interessi e sui canoni pagati da soggetti residenti o situati in Italia a soggetti residenti o situati in un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Infine, è stato approvato il modello di attestato di residenza fiscale in Italia che deve essere presentato all’Amministrazione fiscale dello Stato estero, nel quale è stato prodotto il reddito in un determinato anno, per poter usufruire dei benefici previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Questo modello può essere richiesto a qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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