Nella Risoluzione n. 3 del 9 gennaio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta determinazione della base imponibile Irap degli imprenditori agricoli.
Le associazioni che hanno presentato il quesito all’Agenzia hanno ricordato che gli imprenditori agricoli, per la determinazione del valore della produzione, fanno riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, articolo 9, ossia alla differenza tra l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e l’ammontare degli acquisti relativi all’attività agricola soggetti a registrazione ai fini Iva. Gli imprenditori persone fisiche e società di persone possono anche optare per i diversi criteri di determinazione della base imponibile previsti dall’articolo 5 del medesimo Decreto (regole applicate alle società di capitali ed agli enti commerciali). Non sembrerebbero, invece, loro applicabili le specifiche regole di cui all’articolo 5-bis del Decreto in questione relative ai soggetti Irpef.
L’Agenzia delle Entrate ha condiviso la posizione assunta dalle associazioni istanti, riconoscendo, invece, che l’articolo 5-bis può trovare applicazione anche nei confronti di tali soggetti.
L’Agenzia ha, in primo luogo, ricordato che i beneficiari dell’articolo 9 sono i soggetti che risultano titolari di reddito agrario in via ordinaria, ossia le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, i quali “naturalmente” assoggettano il reddito agrario a tassazione. Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione in questione i soggetti che, pur svolgendo attività agricola, non sono titolari “naturalmente” di reddito agrario, come le società di persone che svolgono attività agricola e sono titolari di reddito d’impresa.
Per questi soggetti, prima della Legge finanziaria 2008, la determinazione della base imponibile ai fini Irap doveva avvenire esclusivamente facendo riferimento ai criteri di cui all’articolo 5 (con conseguente obbligo di osservare gli adempimenti contabili delle scritture contabili Iva, integrate con gli elementi utili ai fini delle imposte sui redditi).
Dal 1° gennaio 2008 è stato introdotto l’articolo 5-bis contenente una nuova disciplina in materia e riservato alle società di persone ed alle imprese individuali titolari di reddito d’impresa. L’articolo 5 è rimasto la disposizione di riferimento, invece, per le società di capitali e gli enti ad esse equiparate.
I soggetti Irpef titolari di reddito d’impresa, quindi, ossia le imprese individuali e le società di persone, hanno ora come regime “naturale”, a prescindere dal regime di contabilità scelto, quello previsto dall’articolo 5-bis. L’Agenzia delle Entrate ha, comunque, precisato che tali soggetti possono sempre optare per la determinazione della base imponibile Irap secondo l’articolo 5, qualora abbiano adottato la contabilità ordinaria.
L’Agenzia ha ricordato che il legislatore, con l’introduzione dell’articolo 5-bis, ha voluto semplificare le regole di determinazione della base imponibile Irap dei soggetti Irpef titolari di reddito d’impresa. Inoltre, ha affermato che, sulla base di un’interpretazione logico – sistematica, e non meramente letterale, della normativa più recente, deve ritenersi che anche gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, e non soltanto le società di persone e le imprese individuali titolari di reddito d’impresa, possono optare per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole previste dal nuovo articolo 5-bis.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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