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Novità Irpef - Ires
22 Giugno 2013

Applicazione degli studi di settore e dei parametri: non si puo’ non tener conto delle giustificazioni del contribuente riguardo allo svolgimento soltanto episodico dell’attivita’ di consulente.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 15651 del 21 giugno 2013, ha riconosciuto come fondate le ragioni di un contribuente che aveva impugnato l’atto di accertamento dell’Amministrazione finanziaria con il quale, in applicazione dei parametri, erano stati aumentati i ricavi dello stesso ed il suo reddito di lavoro autonomo dichiarato, con conseguente maggiore Irpef e maggiore Iva.

Il contribuente sosteneva che i parametri erano stati applicati erroneamente in quanto la sua attività prevalente non era quella di consulente, ma quella derivante dall’utilizzazione economica di invenzioni industriali (oltre ad essere pensionato).

La Corte di Cassazione ha richiamato il principio consolidato della propria giurisprudenza secondo il quale la procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce soltanto in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.

In sede di contraddittorio, il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti ai quali possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo preso in esame.

La motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Inoltre, l’esito del contraddittorio non può condizionare l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici.

La Sentenza impugnata dal contribuente non aveva in alcun modo applicato tale principio della Suprema Corte. Infatti, la decisione della Commissione Regionale era fondata esclusivamente sul valore presuntivo dei parametri e non affermava nulla in ordine alle specifiche giustificazioni del contribuente. Questi, al fine di motivare lo scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato in base ai parametri, aveva dedotto di svolgere soltanto episodicamente l’attività di consulenza, in quanto pensionato e titolare di royalties e brevetti.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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