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19 Febbraio 2011

Alluvione del Veneto del 2010: per i sostituti d’imposta nessuna sospensione degli adempimenti e dei versamenti.

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Con la Risoluzione n. 14 dell’11 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari nelle aree del Veneto colpite dalle alluvioni nei mesi di ottobre e di novembre 2010.

La sospensione dei versamenti era stata prevista dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010 (newsletter di Misterfisco del 6 dicembre 2010).

Il termine finale del periodo di sospensione è stato poi differito al 30 giugno 2011 dal Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, in corso di conversione.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sospensione in questione non opera riguardo agli adempimenti ed ai versamenti che devono essere effettuati in qualità di sostituti d’imposta.

I sostituti d’imposta, infatti, dovranno nel 2011 continuare ad operare le ritenute relative ai redditi erogati nei confronti dei soggetti colpiti dall’evento eccezionale. Non potranno, inoltre, utilizzare nel CUD 2011 e nel modello 770/2011 il codice specifico previsto nell’elenco degli eventi eccezionali.    

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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