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Irpef - Ires
1 Gennaio 1970

Ristrutturazione e/o costruzione di abitazione principale: gli interessi sul mutuo sono detraibili? Se si, quali sono le condizioni?

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I contribuenti che avviano lavori di ristrutturazione e/o costruzione della loro casa di abitazione principale possono detrarre gli interessi passivi sui mutui ipotecari. Per i suddetti lavori si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Sono detraibili nella misura del 19% gli interessi passivi e relativi oneri accessori (nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione), pagati in dipendenza dei contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della CEE.

L’importo massimo sul quale si calcola la detrazione è di euro 2.582,28 complessivi per ciascun anno d’imposta.

Le condizioni per usufruire delle detrazioni:

– il mutuo deve essere stato stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori;

– l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori;

– il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione si riferisce all’ammontare degli interessi passivi riguardante l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun periodo d’imposta per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine del lavori stessi.

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Irpeg – Ires

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