NULL
Irpef - Ires
1 Gennaio 1970

Qual è il trattamento delle perdite?

Scarica il pdf

Nel caso in cui il risultato fiscale dell’esercizio, dia luogo ad una perdita, questa può essere compensata con altri redditi d’impresa o di partecipazione. Se questi redditi mancano o non sono sufficienti, a coprire la perdita, l’eccedenza può essere riportata negli esercizi successivi.(art. 8 c.2 c.3 DPR 917/86).

Imprese in contabilità semplificata se:

  • relativa all’esercizio 2007 è deducibile dal reddito d’impresa conseguiti da ciascun socio da ciascun socio nello stesso anno, l’eventuale eccedenza può essere riportata negli esercizi successivi e compensata con redditi della stessa categoria.
  • Se conseguita nel 2008, da tale periodo d’imposta la perdita è deducibile dal reddito conseguito dal socio nello stesso anno. L’eventuale eccedenza non può essere riportata negli esercizi succesivi.

Per le società in accomandita semplice le perdite non eccedenti l’ammontare del capitale sociale sono imputabili ai soci in base alle quote di partecipazione e sono deducibili dal reddito complessivo limitatamente alla quota posseduta. L’eventuale eccedenza della perdita rispetto al capitale sociale può essere imputata solo gli accomandatari in quanto solidalmente e illimitatamente responsabili.

Per quanto riguarda le perdite di imprese familiari, queste sono imputabili esclusivamente al titolare.

Leggi la definizione di:
Dichiarazione dei redditi
Reddito
Imposta
Imposte dirette
Irpef- Ire
Irpeg – Ires

Consulta la normativa su:
Testo unico delle Imposte sui Redditi

Articoli correlati
23 Maggio 2025
Il tempo per rivendere la “prima casa” raddoppia

Estensione del termine per rivendere la “prima casa”: cosa cambia con la Legge di...

23 Maggio 2025
Carta della cultura giovani: cos’è?

La carta cultura giovani è una carta elettronica, del valore di 500,00 euro rivolta...

23 Maggio 2025
Comunicato stampa Anc sulla bozza di modifica dell’Ordinamento della professione

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta, a firma del Presidente ANC, Marco...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto