Nel caso in cui il risultato fiscale dell’esercizio, dia luogo ad una perdita, questa può essere compensata con altri redditi d’impresa o di partecipazione. Se questi redditi mancano o non sono sufficienti, a coprire la perdita, l’eccedenza può essere riportata negli esercizi successivi.(art. 8 c.2 c.3 DPR 917/86).
Imprese in contabilità semplificata se:
- relativa all’esercizio 2007 è deducibile dal reddito d’impresa conseguiti da ciascun socio da ciascun socio nello stesso anno, l’eventuale eccedenza può essere riportata negli esercizi successivi e compensata con redditi della stessa categoria.
- Se conseguita nel 2008, da tale periodo d’imposta la perdita è deducibile dal reddito conseguito dal socio nello stesso anno. L’eventuale eccedenza non può essere riportata negli esercizi succesivi.
Per le società in accomandita semplice le perdite non eccedenti l’ammontare del capitale sociale sono imputabili ai soci in base alle quote di partecipazione e sono deducibili dal reddito complessivo limitatamente alla quota posseduta. L’eventuale eccedenza della perdita rispetto al capitale sociale può essere imputata solo gli accomandatari in quanto solidalmente e illimitatamente responsabili.
Per quanto riguarda le perdite di imprese familiari, queste sono imputabili esclusivamente al titolare.
Leggi la definizione di:
– Dichiarazione dei redditi
– Reddito
– Imposta
– Imposte dirette
– Irpef- Ire
– Irpeg – Ires
Consulta la normativa su:
– Testo unico delle Imposte sui Redditi