L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 29 del 12 marzo 2014, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla corretta applicazione della normativa in materia di documentazione amministrativa.
In particolare, l’Agenzia ha affermato che qualora un Collegio nazionale di professionisti, in qualità di ente pubblico, proceda ad acquisire direttamente le informazioni riguardo alla residenza dei propri iscritti, o ad eseguire il controllo delle dichiarazioni sostitutive da quest’ultimi prodotte, presso le Amministrazioni comunali competenti per la certificazione, trattandosi di informazioni che devono essere acquisite senza oneri, non deve essere corrisposta l’imposta di bollo.