Nella Risoluzione n. 2 del 22 marzo 2016, il Dipartimento delle Finanze ha fornito diversi chiarimenti in merito alla disposizione contenuta nella Legge di Stabilità per il 2016 secondo la quale, per il 2016, è sospesa l’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi locali e delle addizionali attribuiti alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe relative al 2015.
Alcune eccezioni a questa sospensione sono previste espressamente dalla legge, come nel caso della tassa sui rifiuti.
Le questioni che sono sorte riguardo all’applicazione di tale sospensione riguardano, in particolare, la possibilità per gli enti locali di introdurre nuovi tributi o di eliminare delle agevolazioni o di ridurre o eliminare la soglia di esenzione per l’addizionale comunale all’Irpef.
Il Dipartimento delle Finanze ha ricordato l’orientamento della Corte dei Conti secondo il quale la disposizione sulla sospensione deve essere interpretata in via estensiva, trovando, quindi, applicazione con riferimento a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi di ambito locale, anche qualora consistano nell’istituzione di nuovi tributi, come l’imposta di soggiorno.
Inoltre, secondo quanto precisato dal Dipartimento delle Finanze, le disposizioni di sospensione, finalizzate al contenimento della pressione fiscale locale, riguardano in generale tutte le manovre degli enti locali che producono l’effetto di restringere l’ambito applicativo delle norme di favore.
Ancora, ogni disposizione delle deliberazioni degli enti locali che determina, nella sostanza, un aumento della pressione fiscale deve ritenersi inefficace per il 2016.
Quanto alla maggiorazione Tasi, nella Risoluzione, è ricordato che la Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità per i Comuni di mantenerla, attraverso un’espressa deliberazione, nella stessa misura prevista per il 2015 e soltanto per gli immobili non esentati. La maggiorazione Tasi, quindi, non potrà essere mantenuta per le abitazioni principali che da quest’anno sono esentate dal tributo in questione.
La sospensione disposta con la Legge di Stabilità per il 2016 riguarda anche il nuovo “contributo di sbarco”. Nel caso in cui il Comune abbia applicato nel 2015 l’imposta di sbarco ed abbia introdotto dal 2016 il contributo di sbarco, il secondo sarà applicabile esclusivamente nella misura prevista per la precedente imposta. Nel caso in cui il Comune, invece, non abbia introdotto il nuovo contributo di sbarco, ma abbia già applicato l’imposta di sbarco per il 2015, potrà continuare ad applicare quest’ultima imposta nei limiti previsti dalla precedente normativa e dal Regolamento comunale che ha istituito l’imposta. L’obiettivo, infatti, è sempre quello di escludere un aumento della pressione fiscale locale rispetto alla situazione del 2015.
La sospensione, inoltre, comporta l’esclusione dell’efficacia del nuovo contributo per l’accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica.
Infine, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che la sospensione non riguarda le tariffe di natura patrimoniale ed il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, invece, pur essendo alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria e, quindi, rientra nell’ambito di applicazione della sospensione.