L’Agenzia delle Entrate ha precisato, nella Risoluzione n. 70 del 16 giugno 2017, che i codici tributo che sono stati istituiti nel 2016 per il versamento delle somme connesse alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative potranno essere utilizzati anche per il versamento delle somme connesse alla registrazione degli atti modificativi degli atti costitutivi e degli statuti delle start-up innovative.
Si tratta, in particolare, dei codici tributo:
- “1540” per il versamento dell’imposta di registro;
- “1541” per le sanzioni da ravvedimento relative all’imposta di registro;
- “1542” per il versamento dell’imposta di bollo;
- “1543” per le sanzioni da ravvedimento relative all’imposta di bollo;
- “1544” per gli interessi da ravvedimento.
Valgono le medesime istruzioni per la compilazione del modello F24.