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30 Aprile 2020

Pagamenti elettronici tracciabili: definite le comunicazioni utili per il credito d’imposta per le commissioni addebitate

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020, sono stati definiti i termini, le modalità ed il contenuto delle comunicazioni che dovranno essere trasmesse per via telematica dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili all’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento è destinato ai soggetti obbligati alla comunicazione prevista dal Decreto Legge n. 124 del 2019, ossia i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività in Italia e che consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali.

Ricordiamo che il Decreto Legge n. 124 del 2019 (Decreto Fiscale 2020) ha introdotto un credito d’imposta in favore degli esercenti delle attività d’impresa, arti o professioni pari al 30 % delle commissioni addebitate per la transazioni effettuate mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020. Gli esercenti, nell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, devono aver conseguito ricavi o compensi per un importo non superiore a 400.000 Euro.

Le informazioni da trasmettere nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate sono:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici.

Questi dati devono essere trasmessi tramite il Sistema di Interscambio Dati, in file che devono essere conformi alle specifiche tecniche allegate al Provvedimento. Per predisporre i dati da trasmettere, dovrà essere utilizzato il software di controllo e preparazione dei file reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di soggetti non residenti fiscalmente in Italia privi di una stabile organizzazione nel nostro territorio, essi dovranno accreditarsi al Sistema di Interscambio Dati, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Gli esercenti che utilizzano il credito d’imposta previsto dal “Decreto Fiscale 2020” dovranno conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con gli strumenti elettronici di pagamento. In particolare, tale documentazione dovrà essere messa a disposizione su richiesta degli organi dell’Amministrazione finanziaria e dovrà essere conservata per un periodo di dieci anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

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