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16 Giugno 2017

Operazioni di bunkeraggio: i chiarimenti sulle regole doganali e fiscali

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L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane hanno fornito unitamente dei chiarimenti riguardo all’applicazione delle disposizioni doganali e fiscali connesse alle operazioni di bunkeraggio di prodotti petroliferi destinati alle navi (Risoluzione n. 1 dell’Agenzia delle Dogane e Risoluzione n. 69 dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2017).

Riguardo alle formalità doganali da espletare per l’approvvigionamento di prodotti energetici destinati alle navi, è stato ricordato che le merci fornite come approvvigionamenti di navi, esenti da Iva o da accise, indipendentemente dalla loro destinazione, non devono essere vincolate al regime doganale di esportazione.

Tuttavia, al fine di fornire all’operatore economico la prova dell’avvenuto approvvigionamento, devono essere espletate le formalità riguardanti la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione.

La presentazione della dichiarazione doganale di esportazione (che non comporta il vincolo delle merci al regime doganale di esportazione) è, quindi, richiesta in presenza di tali condizioni:

  • forniture esenti da Iva o da accise sulla base delle rispettive norme sostanziali;
  • necessità per il soggetto fornitore di comprovare l’avvenuto approvvigionamento.

La prova suddetta e, quindi, l’adempimento doganale in questione sono richiesti generalmente qualora vi siano dei rifornimenti di prodotti energetici destinati a navi battenti bandiera di un Paese terzo o navi battenti bandiera di un Paese dell’Unione Europea che navighino in acque extra territoriali.

Per quanto riguarda il trattamento ai fini Iva delle operazioni di bunkeraggio, le merci fornite come approvvigionamento delle navi non possono essere considerate come oggetto di un’esportazione anche ai fini Iva. A tal proposito, è stata richiamata la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del gennaio del 2017 nella quale era stato chiarito che le fattispecie di bunkeraggio devono essere ricondotte alla non imponibilità Iva prevista all’articolo 8-bis, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972.

La non imponibilità Iva è applicabile anche al contestuale trasferimento della proprietà del carburante dalla società petrolifera all’intermediario/trader, a condizione che la consegna del carburante sia effettuata dalla società petrolifera direttamente nel serbatoio della nave.

Nella Risoluzione del 14 giugno 2017, è chiarito ulteriormente che la non imponibilità Iva ex articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 è applicabile anche all’ipotesi particolare nella quale la consegna del carburante direttamente a bordo della nave avvenga mediante l’intervento di due trader. Le condizioni da rispettare sono che il trasferimento della proprietà del carburante tra trader sia contestuale al caricamento del carburante medesimo a bordo della nave da parte del fornitore e che la cessione tra trader non preveda in nessun momento la disponibilità materiale del carburante da parte dei trader medesimi.

Qualora l’intermediario/trader sia un operatore economico non stabilito nel territorio italiano, dovrà provvedere ad identificarsi ai fini Iva o, qualora si tratti di soggetto extracomunitario, dovrà nominare un rappresentante fiscale, nei casi in cui il cessionario (ossia l’altro intermediario o l’armatore della nave) sia un soggetto non stabilito nel territorio italiano. Tale identificazione non è obbligatoria qualora l’operatore economico/trader, formalmente proprietario del carburante, ceda tale bene ad un soggetto passivo stabilito in Italia. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, infatti, sono adempiuti dai cessionari, secondo il meccanismo dell’inversione contabile. L’operazione effettuata dal trader non identificato, in questo caso, non concorrerà alla formazione del “plafond” e, quindi, non consentirà di acquistare senza l’applicazione dell’Iva.

E’ stato precisato che la non imponibilità Iva sulla cessione di carburante effettuata dalla società petrolifera all’armatore è applicabile anche alla cessione effettuata nei confronti dell’intermediario/trader o tra intermediari/trader, a condizione che la consegna del carburante sia effettuata direttamente dalla società petrolifera e che la prova dell’approvvigionamento sia fornita attraverso le formalità doganali suddette.

E’ stata, altresì, richiamata la Risoluzione n. 2 del gennaio del 2017 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” rilevante ai fini dell’applicazione del beneficio della non imponibilità ai fini Iva nell’ambito delle cessioni di navi destinate ad attività commerciali.

A tal proposito, è stato ulteriormente chiarito che il beneficio della non imponibilità Iva può trovare applicazione anche con riferimento alle importazioni di navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare. L’importatore, in particolare, può non pagare l’Iva al momento dell’espletamento delle formalità doganali, qualora presenti una dichiarazione dell’armatore riguardo alla destinazione della nave almeno per il 70 % a viaggi in alto mare.

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