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10 Maggio 2019

Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi da luglio: i chiarimenti sulle attività interessate

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Con la Risoluzione n. 47 dell’8 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della normativa che prevede l’obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate all’articolo 22 del Decreto Iva, ossia l’attività di commercio al minuto e le attività assimilate.

In particolare, i dubbi sottoposti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardano le modalità di individuazione del volume d’affari superiore a 400.000 Euro, ossia della soglia oltre la quale scatta l’obbligo in questione a partire dal 1° luglio 2019.

In via generale, l’obbligo entrerà pienamente in vigore dal 1° gennaio 2020. Viene anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che, appunto, hanno un volume d’affari superiore a 400.000 Euro annui.

Tale nuovo obbligo sostituisce gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, che è comunque possibile su base volontaria.

Inoltre, tale nuovo obbligo sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, in precedenza assolto attraverso l’emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura fiscale su richiesta del cliente.

Per quanto riguarda l’individuazione del volume d’affari, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve farsi riferimento al volume d’affari come inteso ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Iva. Quindi, per volume d’affari deve intendersi l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette alla registrazione con riferimento ad un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni previste dall’articolo 26 del Decreto Iva.

Quindi, il volume d’affari è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo ad una o più tra le varie attività svolte dallo stesso soggetto (indipendentemente dalle modalità di documentazione di tali attività).

Dovendosi prendere in considerazione il computo su base annuale, per l’individuazione dei soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° luglio 2019 bisogna fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018. Le attività che sono iniziate nel 2019 sono escluse dall’obbligo per il 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che, anche in assenza dell’obbligo, è possibile accedere alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri su base volontaria.

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