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29 Ottobre 2021
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Interventi di restauro di immobili storici: definite le regole del credito d’imposta.

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Con un Decreto emanato dal Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze il 6 ottobre 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di gestione e funzionamento del Fondo per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico ed artistico, previsto dal Decreto “Sostegni bis”.

I soggetti beneficiari sono le persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico ed artistico. A questi soggetti è destinato un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per interventi volti alla manutenzione, protezione e restauro di tali immobili. Gli immobili non devono essere utilizzati nell’esercizio di un’impresa.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 % delle spese sostenute fin ad un importo massimo complessivo di 100.000 Euro per ciascun immobile e comunque entro il limite di spesa di un milione di Euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo d’imposta.

Le istanze per accedere a tale credito d’imposta devono essere presentate per via telematica dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell’intervento conservativo alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura. La Direzione Generale in questione provvederà, entro il 31 dicembre 2021, a predisporre il modulo da utilizzare per presentare le istanze e la documentazione da allegare.

Nell’istanza, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, dovranno essere indicati: gli estremi del provvedimento di tutela; copia del provvedimento di autorizzazione degli interventi per i quali è richiesto il credito d’imposta; la data di inizio e la data di fine dei lavori; il costo complessivo dell’intervento; l’elenco delle singole lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si richiede il credito d’imposta; l’attestazione di effettività delle spese sostenute.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, la Direzione Generale che le ha ricevute le trasmette alle Sovraintendenze territorialmente competenti sulla base del luogo in cui sono situati gli immobili. Le Sovraintendenze curano l’istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l’ammissibilità. Entro 60 giorni dalla trasmissione delle istanze da parte della Direzione Generale, le Sovraintendenze devono comunicare l’esito dell’istruttoria e l’ammontare delle spese ammesse al beneficio.

Entro i successivi 60 giorni, è riconosciuto il credito d’imposta, secondo l’ordine di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, la Direzione Generale provvede a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti ai quali è riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi.

Se i crediti concessi risultano essere di importo inferiore rispetto alle risorse stanziate nell’anno di riferimento, gli importi residui sono disponibili come crediti da concedere nell’anno successivo.

Le spese eleggibili ai fini della determinazione del credito d’imposta sono le spese effettivamente sostenute per i restauri, per gli impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene (con esclusione degli interventi di mero adeguamento funzionale e tecnologico) e per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio. Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, in un modello F24 presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione.

Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici. I beneficiari possono optare per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito non può essere, poi, oggetto di ulteriori operazioni di cessione.

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