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20 Marzo 2020

Imu: tutti i chiarimenti sulla nuova disciplina

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Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 1 del 18 marzo 2020, ha fornito diversi chiarimenti riguardo all’applicazione dell’Imu così come disciplinata dalla Legge di Bilancio per il 2020.

E’ ricordato che, in virtù delle nuove disposizioni, la Tasi, dal 1° gennaio 2020, non è più in vigore con conseguente abolizione delle regole di ripartizione del tributo tra il titolare del diritto reale e l’occupante. L’Imu continua ad essere dovuta esclusivamente dal titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

La disciplina contenuta nella Legge di Bilancio del 2020 è in linea di continuità con la precedente disciplina.

Rispetto all’acconto dovuto per il 2020, il Dipartimento delle Finanze ha ricordato che, secondo le nuove regole, in sede di prima applicazione, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019.

A regime, verrà applicata la regola secondo la quale il versamento della prima rata dell’acconto Imu è pari all’imposta dovuta per il primo semestre con applicazione dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Sono state, poi, illustrate diverse ipotesi.

Nel caso di immobile ceduto nel corso del 2019, occorre tener conto della situazione esistente al momento del versamento e, quindi, dovrà riconoscersi che manca il presupposto impositivo.

Nel caso di immobile acquistato nel corso del primo semestre del 2020, il contribuente non dovrà versare nulla in occasione della prima rata dell’acconto, dal momento che nel 2019 l’Imu non è stata versata. Il contribuente potrà, però, decidere di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso dell’immobile del 2020, tenendo conto dell’aliquota Imu stabilita per l’anno precedente, come previsto dalla disciplina che verrà applicata a regime.

Nell’ipotesi di un contribuente che abbia ceduto nel 2019 un immobile per, poi, acquistare un altro immobile nel territorio dello stesso Comune nel primo semestre del 2020, il contribuente stesso dovrà scegliere se determinare l’acconto dovuto scegliendo il metodo previsto in prima applicazione per l’acconto 2020 o il metodo che verrà applicato a regime. Qualora scelga il primo metodo, dovrà essere versato per l’immobile venduto nel 2019 il 50 % della somma corrisposta nel 2019 a titolo di Imu e di Tasi e non dovrà essere versato nulla per l’immobile acquistato nel 2020. Nel caso in cui scelga il secondo metodo, il contribuente verserà l’acconto per l’immobile acquistato nel 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell’aliquota Imu vigente nel 2019, mentre non dovrà essere versato nulla per l’immobile venduto nel 2019. Dovrà comunque essere scelto lo stesso criterio per entrambi gli immobili, mentre potranno essere scelti criteri differenti qualora gli immobili siano situati in Comuni diversi.

Considerazioni analoghe sono effettuate riguardo al mutamento di destinazione degli immobili, come nel caso in cui un immobile locato nell’anno 2019 divenga abitazione principale nell’anno 2020.

Sono, poi, fornite alcune indicazioni per alcune fattispecie particolari, come quella dei fabbricati rurali strumentali.

Per quanto riguarda la casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice, nella Circolare è confermato che, in quanto assimilata all’abitazione principale, non è soggetta ad Imu, come previsto dalla disciplina previgente.

E’ mantenuto inalterato anche il regime fiscale previsto in materia di Imu per gli immobili posseduti dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) e per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. Per i primi è prevista l’applicazione della detrazione di 200 Euro e dell’aliquota ordinaria o di quella ridotta eventualmente decisa dal Comune. L’aliquota relativa agli immobili in questione può anche essere azzerata e questa rappresenta una novità rispetto al regime previgente. L’azzeramento dell’aliquota Imu è consentito per tutti gli immobili posseduti dagli IACP e, quindi, sia per gli alloggi regolarmente assegnati, sia per quelli sfitti. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali sono assimilati ad abitazione principale con conseguente esenzione dall’Imu.

Nella Circolare, è, altresì, precisato che, in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti in materia di Imu entro il 28 ottobre 2020, troveranno applicazione le aliquote e le detrazioni vigenti nel Comune per l’anno 2019.

Ulteriori chiarimenti sono forniti riguardo all’Imu dovuta dagli enti non commerciali, all’imposta di scopo, all’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, alle aree fabbricabili che costituiscono pertinenza ai fini Imu, agli immobili concessi in locazione finanziaria.

Infine, con riferimento alla dichiarazione Imu, è ricordato che tale dichiarazione deve essere presentata o trasmessa per via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Se l’inizio del possesso o le variazioni si sono verificati nel 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

Inoltre, è esonerato dall’obbligo dichiarativo e da qualsiasi onere di dichiarazione o comunicazione il possessore dell’immobile locato a canone concordato o concesso in comodato gratuito.

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