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8 Gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: nuove regole in materia di Imu e tassazione locale

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con la quale sono state emanate le disposizioni relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 (Legge di Bilancio per il 2020).

Evidenziamo qui alcune novità in materia di tassazione immobiliare municipale e di canoni degli enti locali:

  • DEDUCIBILITA’ DELL’IMU (articolo 1, comma 4, Legge n. 160 del 2019). In virtù di quanto disposto dalla nuova Legge di Bilancio, è confermato per il 2019 che l’IMU relativa agli immobili strumentali sia deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 %;
  • NUOVA DISCIPLINA DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE MUNICIPALE (articolo 1, commi 738 e seguenti, Legge n. 160 del 2019). Dall’anno 2020, viene abolita l’imposta unica comunale che era stata introdotta con la Legge di Stabilità per il 2014, ad eccezione delle disposizioni che regolano la TARI (tassa sui rifiuti). L’imposta unica comunale era composta dalla TARI, appunto, dall’IMU e dalla TASI (tributo per i servizi indivisibili). Dal momento che, nella Legge di Bilancio per il 2020, viene introdotta una nuova disciplina dell’IMU, scompare solo la TASI. Secondo la disciplina dell’IMU, l’imposta in questione è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale ed ha come presupposto il possesso di immobili. E’ confermato che non costituisce presupposto per l’applicazione dell’Imu il possesso dell’abitazione principale, salvo che si tratti di un’abitazione classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso). L’aliquota di base è fissata allo 0,86 % (somma delle aliquote di base dell’IMU e della TASI) e può essere aumentata dai Comuni fino all’1,06 % o diminuita fino all’azzeramento. La dichiarazione ai fini dell’IMU deve essere presentata dai contribuenti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
  • CANONE UNICO PATRIMONIALE PER GLI ENTI LOCALI (articolo 1, commi 816 e seguenti, Legge n. 160 del 2019). E’ previsto che, dal 2021, venga istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane un canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che andrà a sostituire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) ed il canone per l’occupazione delle strade. Inoltre, dal 1° gennaio 2021, i Comuni e le Città Metropolitane istituiranno il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Questo canone unico sostituirà la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la tassa sui rifiuti.
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