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10 Novembre 2017

Imposte di Comuni ed enti locali in F24: i codici da utilizzare

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Con il “Decreto fiscale” del 2016 è stato stabilito che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali possa essere effettuato anche mediante modello F24.

Con la Risoluzione n. 137 dell’8 novembre 2017 sono stati, quindi, individuati i codici tributo da utilizzare per effettuare, tramite modello F24, i pagamenti in favore degli enti interessati, senza che questi ultimi debbano stipulare una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

In particolare, è stato stabilito che, per il versamento della tassa/canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP), e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti in favore dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane interessati, potranno essere utilizzati i codici “3931”, “3932”, “3933” e “3934” già istituiti con una Risoluzione del 13 maggio 2016.

Per il versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani / tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARSU/TARIFFA), e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti in favore di tutti i Comuni interessati per gli anni d’imposta pregressi, potranno essere utilizzati i codici “3920”, “3921” e “3922” già istituti con una Risoluzione del 18 maggio 2004.

Inoltre, per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP DPA) e del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), e relativi interessi e sanzioni, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • il codice “3964” per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA/CIMP);
  • il codice “3965” per il versamento dei relativi interessi;
  • il codice “3966” per il versamento delle relative sanzioni.

Tutti i codici suddetti potranno essere inseriti nella sezione “IMU e altri tributi locali” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Inoltre, dovranno essere indicati:

  • nel campo “identificativo operazione”, l’eventuale codice comunicato dall’ente beneficiario;
  • nel campo “codice ente/codice comune”, il codice che identifica l’ente beneficiario, ripreso dalle tabelle pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno al quale si riferisce il versamento;
  • nel campo “rateazione/mese rif.”, in caso di pagamento rateale, il numero della rata, con l’indicazione, nella prima parte del numero, del numero della rata in pagamento e, nella seconda parte, del numero complessivo delle rate. Qualora il pagamento venga effettuato in un’unica soluzione, dovrà essere inserito il codice “0101”.

Gli altri campi della sezione “IMU e altri tributi locali”, invece, non devono essere compilati.

Quanto stabilito nella Risoluzione dell’8 novembre 2017 avrà effetto a partire dal 20 novembre 2017.

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