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28 Maggio 2021
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Il Decreto Sostegni è legge: le novità fiscali. Prima parte.

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2021 la Legge di conversione del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, anche detto “Decreto Sostegni”. Il testo risultante dalla conversione in legge prevede alcune novità importanti di rilevanza fiscale:

PROROGA DEL VERSAMENTO DELL’IRAP (nuovo articolo 01 del Decreto Legge n. 41 del 2021). E’ stata prorogata dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 la scadenza per regolarizzare, senza versamento di sanzioni ed interessi, l’Irap non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero contenute nel Decreto “Rilancio” in violazione della normativa in materia di aiuti di Stato prevista dall’Unione Europea. Si tratta del saldo Irap per il 2019 e del primo acconto del 2020. La scadenza per regolarizzare era stata inizialmente fissata al 30 novembre 2020 per poi essere spostata al 30 aprile 2021 ed ora al 30 settembre 2021.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE PRECOMPILATA IVA (articolo 1 del Decreto Legge n. 41 del 2021). Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto previsto in favore dei soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario. Ricordiamo che il contributo in questione spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. In virtù delle novità introdotte, il contributo in questione non può essere pignorato. Riguardo al contributo per le attività economiche e commerciali nei centri storici previsto dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, limitato dal Decreto “Sostegni” ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, è stato previsto che il requisito del numero degli abitanti non trova applicazione ai Comuni interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Inoltre, le disposizioni del Decreto Legge n. 145 del 2013 che prevedevano la compensazione dei debiti tributari con i crediti commerciali maturati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, avranno applicazione anche per l’anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020, secondo le modalità definite nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2014. Ricordiamo che deve trattarsi di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, certificati attraverso un’apposita piattaforma.

MODIFICA DELL’ARTICOLO 110 DEL DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020 (nuovo articolo 1-bis del Decreto Legge n. 41 del 2021). La modifica riguarda la disposizione contenuta nel Decreto “Agosto” secondo la quale le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, provvedendovi nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo, ossia del 2020. In virtù della modifica, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all’esercizio immediatamente successivo, ossia al 2021, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti ai fini fiscali (quindi, soltanto con effetti ai fini civilistici).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START-UP (nuovo articolo 1-ter del Decreto Legge n. 41 del 2021). Viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per l’anno 2021, riconosciuto nella misura massima di 1.000 Euro, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo perduto previsto dallo stesso Decreto “Sostegni” in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 % rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati le altre condizioni e gli altri requisiti previsti dalla disciplina in materia. Trovano applicazione comunque, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il contributo ordinario destinato alla generalità degli operatori economici. Un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà i criteri e le modalità di attuazione del nuovo contributo a fondo perduto.

ULTERIORI INTERVENTI FISCALI DI AGEVOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE CONNESSI ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS (articolo 5 del Decreto Legge n. 41 del 2021). E’ stata modificata la disposizione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che differisce di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante. Il differimento in questione opera fino al secondo anno d’imposta successivo. Inoltre, per l’Inps e per l’agente della riscossione, l’obbligo di segnalazione decorre dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, ossia dal 2022. Inoltre, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina degli incentivi alla mobilità sostenibile contenuta nella Legge di Bilancio per il 2019. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborseranno al venditore l’importo del contributo applicato in caso di acquisto di motocicli nuovi elettrici o ibridi, per poi recuperare tale importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Le disposizioni di attuazione saranno definite in un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione. Una nuova proroga riguarda anche i soggetti tenuti al pagamento dell’accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione e dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo. Questi soggetti potranno versare gli importi dovuti per il prossimo mese di giugno entro il 30 novembre 2021, con debenza comunque degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 6-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 23 DELL’8 APRILE 2020 (nuovo articolo 5-bis del Decreto Legge n. 41 del 2021). Questa disposizione del Decreto “Liquidità” dell’aprile del 2020 consentiva ad imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019. La nuova interpretazione, con efficacia retroattiva, permette di estendere l’applicazione di questa disciplina anche agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nel settore alberghiero o termale o agli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento. In caso di affitto di azienda, la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente.

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