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13 Novembre 2020

Contributo a fondo perduto per attività dei centri storici con turisti stranieri: tutte le modalità per richiederlo

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, sono stati definiti i contenuti, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza che dovrà essere presentata per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici previsto dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto Decreto “Agosto”).

Ricordiamo che si tratta di un contributo a fondo perduto destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico in zone A o equipollenti di Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti all’estero in una certa misura (per i Comuni capoluogo di provincia, è richiesto che vi siano state presenze turistiche di cittadini stranieri in un numero di almeno tre volte superiore al numero dei residenti in tali Comuni e, per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in un numero pari o superiore a quello dei residenti dei Comuni stessi).

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno del 2020 degli esercizi in questione, realizzati nelle zone A dei Comuni suindicati, risulti essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno del 2019. Tale condizione non è richiesta per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di giugno del 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di giugno del 2019. Più in particolare tale percentuale è del 15 % in caso di soggetti con ricavi o compensi di importo non superiore a 400.000 Euro, del 10 % in caso di soggetti con ricavi o compensi di importo compreso tra 400.000 Euro ed un milione di Euro e del 5 % in caso di soggetti con ricavi o compensi di importo superiore a un milione di Euro, prendendo in considerazione i ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Agosto”. E’ previsto comunque un contributo di importo minimo di 1.000 Euro per persone fisiche e di importo minimo di 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e l’importo del contributo non può essere in ogni caso superiore a 150.000 Euro.

Nell’istanza per l’attribuzione di questo contributo a fondo perduto saranno contenute le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo qualora si tratti di un soggetto diverso da una persona fisica o si tratti di un minore o un interdetto;
  • il codice fiscale del de cuius qualora il soggetto che richiede il contributo sia un erede che prosegue l’attività della persona deceduta;
  • l’indicazione dei ricavi o compensi percepiti nel 2019 e, in particolare, se sono di importo inferiore a 400.000 Euro o se sono di importo compreso tra 400.000 Euro ed un milione di Euro oppure se sono di importo superiore a 1 milione di Euro;
  • l’indicazione se il soggetto che richiede il contributo ha iniziato l’attività dal 1° luglio 2019;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente esercita l’attività secondo le modalità precisate al comma 1 dell’articolo 59 del Decreto “Agosto”;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi con riferimento ai mesi di giugno del 2020 e di giugno del 2019 degli esercizi che possono beneficiare del contributo in questione, realizzati nelle zone A dei Comuni capoluoghi di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti all’estero nella misura indicata nel Decreto “Agosto”, ed i codici catastali di tali Comuni;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto che richiede il contributo;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il codice fiscale del soggetto che eventualmente venga incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

L’istanza dovrà essere presentata nella forma dell’apposito modello approvato con il Provvedimento medesimo. L’istanza, inoltre, dovrà essere predisposta in modalità elettronica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione dell’istanza dovrà essere effettuata necessariamente attraverso tale servizio web, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario.

Il periodo di tempo nel quale potrà essere trasmessa l’istanza per l’accesso al contributo in questione è compreso tra il 18 novembre 2020 ed il 14 gennaio 2021. In questo periodo, nel caso di errore, potrà essere trasmessa una nuova istanza in sostituzione dell’istanza trasmessa precedentemente. E’ possibile anche presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa che verrà considerata come rinuncia totale al contributo. Tale rinuncia può essere trasmessa, anche tramite intermediario, anche oltre il termine del 14 gennaio 2021.

A seguito della trasmissione dell’istanza viene emessa una prima ricevuta che attesta la presa in carico dell’istanza medesima per la successiva elaborazione o lo scarto qualora sia questo l’esito dei controlli formali dei dati trasmessi nell’istanza. A seguito del rilascio della prima ricevuta e dell’effettuazione di alcuni controlli, viene rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza e, quindi, prepara al successivo pagamento del contributo oppure che attesta lo scarto dell’istanza con l’indicazione dei motivi di tale decisione. Se l’istanza è stata accolta per il successivo pagamento non sarà più possibile presentare un’ulteriore istanza a correzione della precedente, mentre sarà sempre possibile presentare una rinuncia.

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dal richiedente nell’istanza. Nel Provvedimento, è precisato che il contributo spetta esclusivamente a coloro che hanno iniziato l’attività prima del 1° luglio 2020.

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