NULL
Altre Novità
14 Settembre 2018

Il “Decreto dignità” è legge: al via diverse novità fiscali

Scarica il pdf

Il “Decreto dignità” è divenuto legge. Il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 è stato, infatti, convertito in legge dalla Legge n. 96 del 9 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018.

Il nuovo testo, frutto della conversione in legge, prevede una serie di novità fiscali. In particolare, in materia di credito d’imposta per ricerca e sviluppo, Prelievo Erariale Unico, redditometro, compensazione delle cartelle esattoriali e società sportive dilettantistiche:

  • Articolo 8. Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali. Le nuove regole prevedono una restrizione dell’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. Agli effetti della disciplina di tale credito d’imposta, infatti, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di alcuni beni immateriali (competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne) derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate in base alle previsioni dell’articolo 2359 del Codice Civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche, si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore. La novità vale anche per il calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media triennale di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali in questione, assumono rilevanza solo se tali beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
  • Articolo 9. Variazione del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi destinati al gioco (slot machine e videolottery). La misura di tale prelievo erariale è fissata, rispettivamente, al 19,25 % ed al 6,25 % dell’ammontare delle somme giocate a partire dal 1° settembre 2018; al 19,6 % ed al 6,65 % dal 1° maggio 2019; al 19,68 % ed al 6,68 % dal 1° gennaio 2020; al 19,75 % ed al 6,75 % dal 1° gennaio 2021; al 19,6 % ed al 6,6 % dal 1° gennaio 2023. La misura del prelievo erariale unico era ora fissata al 19 % ed al 6 % dell’ammontare delle somme giocate.
  • Articolo 10. Disposizioni in materia di redditometro. E’ stato abrogato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2015 (contenente le disposizioni in materia di accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche) e le relative disposizioni cessano di avere efficacia per gli anni d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il Decreto abrogato dovrà essere sostituto da un nuovo Decreto nel quale saranno individuati gli elementi indicativi della capacità contributiva. Tale nuovo Decreto sarà emanato dal Ministro dell’Economia soltanto dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. Le nuove disposizioni non si applicheranno agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento che riguardino gli anni d’imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applicano agli atti già notificati e non è previsto il rimborso delle somme già pagate.
  • Articolo 12-bis. Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. La disciplina della compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese e dei professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione è estesa anche al 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.
  • Articolo 13. Società sportive dilettantistiche. E’ prevista l’abrogazione delle disposizioni della Legge di Bilancio per il 2018 in base alle quali era riconosciuta la possibilità, a partire da quest’anno, di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in una delle forme societarie disciplinate nel Codice Civile.
Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto