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27 Luglio 2018

Decreto dignità: ecco tutte le novità in materia fiscale

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, il Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (anche definito “Decreto dignità“). Il provvedimento entrerà in vigore il 14 luglio 2018.

Evidenziamo le novità in materia fiscale:

  • Le nuove regole in materia di iper ammortamento. La misura dell’iper ammortamento è riconosciuta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Inoltre, se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper ammortamento. In particolare, il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Questa regola si applica agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia successivamente al 14 luglio 2018, e non riguarda le ipotesi di cessione dei beni accompagnata dalla loro sostituzione (articolo 7 del Decreto Legge n. 87 del 2018).
  • La limitazione dell’applicazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Ai fini di tale credito d’imposta, infatti, non si considerano ammissibili i costi per l’acquisto di determinati beni immateriali (competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne) derivanti da operazioni con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Tale regola vale anche per il calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media triennale di raffronto. Inoltre, per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto (articolo 8 del Decreto Legge n. 87 del 2018).
  • L’aumento del prelievo erariale unico su slot machine e videolottery. L’aliquota del prelievo è fissata, rispettivamente, al 19,25 % (in precedenza era del 19 %) ed al 6,25 % (in precedenza era del 6 %), per le somme giocate a partire dal 1° settembre 2018, ed al 19,5 % per le slot machine ed al 6,5 % per le videolottery a partire dal 1° maggio 2019 (articolo 9 del Decreto Legge n. 87 del 2018).
  • La modifica delle modalità di accertamento da redditometro. E’ stata disposta l’abrogazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2015 che regolava l’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, con effetto dall’anno in corso al 31 dicembre del 2016. Verrà, quindi, emanato un nuovo Decreto Ministeriale dopo che saranno sentiti l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti (articolo 10 del Decreto Legge n. 87 del 2018).
  • La proroga del termine per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute del terzo trimestre del 2018. La relativa comunicazione potrà essere trasmessa, infatti, entro il 28 febbraio 2019 (invece che entro il 30 novembre 2018). Per i contribuenti che optano per la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, sono state precisate le scadenze: entro il 30 settembre dell’anno in corso in relazione alle fatture del primo semestre ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo per le fatture del secondo semestre (articolo 11 del Decreto Legge n. 87 del 2018).
  • L’esclusione dell’applicazione del meccanismo dello split payment ai professionisti. Questo meccanismo non sarà più applicabile alle prestazioni di servizi rese alle Pubbliche Amministrazioni per le quali i relativi compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito o a ritenuta a titolo d’acconto. L’istituto della scissione dei pagamenti non sarà, quindi, più applicabile alle prestazioni rese dai professionisti, così come era previsto dalla norma introduttiva dell’istituto medesimo. La novità riguarda le operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (articolo 12 del Decreto Legge n. 87 del 2018).
  • L’abrogazione delle disposizioni della Legge di Bilancio per il 2018 che avevano previsto la possibilità, da quest’anno, di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in una delle forme societarie previste dal Codice Civile (articolo 13 del Decreto Legge n. 87 del 2018).
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