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9 Ottobre 2020

I macchinari per la telemedicina non rientrano nel bonus per sanificazione e dispositivi di protezione

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il credito d’imposta introdotto dal Decreto “Rilancio” per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione.

In particolare, la società istante ha richiesto se la spesa per l’acquisto del macchinario che commercializza abitualmente può rientrare nell’ambito di applicazione di tale misura agevolativa. Si tratta di un macchinario che, attraverso la rete ed un applicativo web e mobile, offre un servizio di telemedicina.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 441 del 5 ottobre 2020, ha evidenziato che il Decreto “Rilancio” del mese di maggio del 2020 ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi che garantiscano la salute dei lavoratori e degli utenti. Si tratta di un credito d’imposta destinato agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d’imposta in questione, come ricordato nella Risposta dell’Agenzia delle Entrate, è utilizzabile in compensazione nel modello F24 e nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si è sostenuta la spesa o, in alternativa, è cedibile, entro il 31 dicembre 2021, ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito.

L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato che tale credito d’imposta sostituisce quello introdotto dal Decreto “Cura Italia” del mese di marzo previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e quello introdotto dal Decreto “Liquidità” di aprile per le spese di acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

E’ stata, altresì, richiamata la Circolare del 10 luglio 2020 con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti relativi a tale agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche se l’elenco inserito nel Decreto “Rilancio” delle spese che possono beneficiare di tale credito d’imposta non è esaustivo, deve pur sempre trattarsi di spese riconducibili all’attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati ed all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Tra le spese ammissibili individuate dal legislatore vi sono quelle per l’acquisto di dispositivi idonei a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come le barriere ed i pannelli protettivi, e sono comprese anche le spese per l’installazione di tali dispositivi. I dispositivi in questione devono essere tali da contenere ed ostacolare la diffusione del Coronavirus qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa sia svolto in presenza.

Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate in relazione al caso specifico è che la società istante non possa fruire del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione in relazione alle spese sostenute e descritte nell’istanza di interpello, poiché tali spese non sono assimilabili alle spese previste dalla normativa in materia.

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