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17 Luglio 2020

Adeguamento ambienti di lavoro ed acquisto dispositivi di protezione: ecco le modalità per fruire dei crediti d’imposta

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsti dal “Decreto Rilancio”.

Con il medesimo Provvedimento sono definite anche le modalità con le quali i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta, che hanno scelto di non utilizzare direttamente i crediti medesimi, possono esercitare l’opzione per la cessione dei crediti, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

I soggetti interessati ad usufruire dei crediti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente a quello di sottoscrizione della comunicazione ed anche l’importo delle spese ammissibili che intendono sostenere successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2020.

Il modello di comunicazione da utilizzare è allegato al Provvedimento. E’ precisato che uno stesso modello può essere utilizzato per richiedere entrambi i crediti d’imposta in questione o solo uno di essi.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate o tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia medesima.

Entro massimo cinque giorni, viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della pratica o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Questa ricevuta sarà a disposizione del contribuente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Riguardo specificamente al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (previsto all’articolo 120 del Decreto Legge n. 34 del 2020), nel Provvedimento è precisato che la relativa comunicazione dovrà essere trasmessa nel periodo compreso tra il 20 luglio 2020 ed il 30 novembre 2021. Se inviata successivamente alla fine del 2020, la comunicazione dovrà contenere esclusivamente l’indicazione delle spese ammissibili all’agevolazione sostenute nel corso del 2020.

Nello stesso periodo di tempo, potrà essere inviata una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedentemente trasmessa oppure potrà essere presentata la rinuncia integrale al credito d’imposta comunicato in precedenza. Questo sempre che il credito d’imposta precedentemente comunicato non sia stato oggetto di cessione.

L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60 % delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente trasmessa (ed alla quale non abbia fatto seguito una rinuncia) e l’ammontare massimo delle spese ammissibili è pari a 80.000 Euro.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Riguardo alla cessione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (prevista all’articolo 122, comma 2, lettera c) del Decreto Legge n. 34 del 2020), essa è ammessa fino al 31 dicembre 2021. E’ possibile, infatti, optare per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti.

La cessione dovrà essere comunicata da parte del soggetto cedente, utilizzando le funzionalità messe a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° ottobre 2020 e dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione del modello di comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta. Il cessionario dovrà comunicare l’accettazione della cessione attraverso le medesime funzionalità dell’Agenzia delle Entrate. Una volta effettuata l’accettazione, il cessionario potrà utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione con modello F24, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

La quota del credito d’imposta che è stata ceduta e non è stata utilizzata dal cessionario non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, né potrà essere ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021. Entro questa data, infatti, il cessionario potrà scegliere, in alternativa all’utilizzo diretto, di cedere ulteriormente il credito d’imposta ad altri soggetti. Anche in questo caso, il cedente dovrà comunicare l’avvenuta cessione attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate ed il cessionario, successivamente all’accettazione della cessione che dovrà comunque comunicare utilizzando le medesime funzionalità, potrà utilizzare il credito d’imposta secondo gli stessi termini e modalità applicabili al cedente.

La comunicazione relativa al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (previsto all’articolo 125 del Decreto Legge n. 34 del 2020) potrà essere trasmessa dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.

Il credito d’imposta spettante per ciascun beneficiario è pari al 60 % delle spese complessive indicate nella comunicazione validamente inviata (alla quale non abbia fatto seguito alcuna rinuncia) ed il credito richiesto non può comunque eccedere il limite di 60.000 Euro. Inoltre, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro l’11 settembre 2020, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare dei crediti richiesti. In particolare, se l’ammontare complessivo dei crediti richiesti risulta essere inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 %.

Il credito d’imposta in questione potrà essere utilizzato dai beneficiari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si è sostenuta la spesa o in compensazione nel modello F24. Valgono le stesse regole riguardanti il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, anche rispetto all’eventuale cessione del credito medesimo. In caso di cessione del credito, però, il cessionario potrà utilizzare il credito sia in compensazione nel modello F24 e sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata comunicata la cessione.

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