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17 Maggio 2019

Definizione agevolata delle controversie tributarie: nuovi chiarimenti

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Arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dal “Decreto fiscale 2018”.

Nella Circolare n. 10 del 15 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quelli inseriti nella Circolare del 1° aprile 2019. Si tratta di chiarimenti generati da quesiti trasmessi da strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione che sono state presentate dai contribuenti.

La prima serie di risposte riguarda gli atti oggetto delle liti definibili.

Non sono definibili le controversie aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all’applicazione dell’imposta di registro agli atti giudiziari.

Le controversie riguardanti i ruoli e le cartelle di pagamento possono essere definite in via agevolata soltanto quando tali atti hanno anche una funzione di natura impositiva. Ciò avviene quando il ruolo e la cartella di pagamento sono stati emessi a seguito della rettifica dei dati indicati nella dichiarazione dal contribuente oppure quando portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria e, nel ricorso, sia stata eccepita l’invalidità della notifica dell’atto impositivo. Non può essere oggetto di definizione la controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa a seguito dell’omesso versamento nel caso in cui il contribuente abbia eccepito la decadenza dei termini per la notifica dell’atto.

Per quanto riguarda le questioni relative alla determinazione degli importi dovuti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, in presenza di tutti i presupposti richiesti per la definizione agevolata, la controversia sospesa dalla Commissione Tributaria Provinciale in un’ipotesi di sospensione necessaria può essere definita con il pagamento del 90 % del valore della lite.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la definizione agevolata della controversia tributaria mediante il pagamento del 5 % del relativo valore trova applicazione con esclusivo riferimento alle controversie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione per le quali l’Agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. La domanda del contribuente, quindi, deve essere stata accolta integralmente.

Ancora, la controversia pendente in Cassazione, instaurata dall’Agenzia delle Entrate conto la sentenza della Commissione Tributaria Regionale emessa in sede di revocazione, è definibile attraverso il pagamento del 15 % del relativo valore.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato, in questa sede, che la sanzione per l’omessa regolarizzazione delle fatture deve essere qualificata come non collegata al tributo. Di conseguenza, la controversia che ha ad oggetto esclusivamente la sanzione di omessa regolarizzazione delle fatture può essere definita con il pagamento del 15 % del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e con il pagamento del 40 % negli altri casi.

Inoltre, gli importi versati in pendenza di giudizio e non ancora rimborsati dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di sentenza favorevole al contribuente, possono essere scomputati dalle somme dovute per la definizione agevolata.

Invece, le maggiori somme corrisposte in pendenza di giudizio rispetto a quanto dovuto per la definizione non sono rimborsabili.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, affermato che le controversie tributarie che possono essere oggetto della definizione agevolata non sono sospese, salvo che il contribuente presenti un’apposita richiesta al Giudice. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. La domanda di sospensione può essere avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti vincolanti. Al fine di ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020, il contribuente che ha già aderito alla definizione agevolata deve depositare, entro il 10 giugno 2019, copia della domanda di definizione e del relativo versamento effettuato.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alla speciale forma di definizione agevolata delle controversie pendenti prevista, dall’articolo 7 del Decreto Legge n. 119 del 2018, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche. In relazione a queste controversie, deve essere effettuato un versamento dell’importo del 40 % del valore della lite e del 5 % delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio. Dovrà, invece, essere versato un importo corrispondente al 10 % del valore della lite ed al 5 % delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o nell’unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018. Qualora, poi, vi sia stata soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018, il versamento da effettuare per la definizione agevolata è pari al 50 % del valore della lite ed al 10 % delle sanzioni e degli interessi accertati.

Per l’applicazione di queste regole, occorre fare riferimento all’ammontare degli interessi come risultanti dall’avviso di accertamento. Più in generale, la determinazione degli importi dovuti per tale definizione agevolata deve sempre essere effettuata tenendo conto delle somme effettivamente in contestazione.

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