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1 Marzo 2019

Definizione agevolata delle controversie tributarie: istituiti i codici tributo per i versamenti

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Con la Risoluzione n. 29 del 21 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per effettuare il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata delle controversie tributarie, prevista dal Decreto fiscale del 2018.

Ricordiamo che, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019, è stato approvato il modello da presentare per richiedere l’accesso alla definizione agevolata delle controversie tributarie e sono stati definiti le modalità ed i termini per il versamento delle somme dovute.

I codici tributo istituiti con la Risoluzione del 21 febbraio 2019 sono:

  • il codice “PF30” per l’Iva ed i relativi interessi;
  • il codice “PF31” per gli altri tributi erariali ed i relativi interessi;
  • il codice “PF32” per le sanzioni relative ai tributi erariali;
  • il codice “PF33“per l’Irap e l’addizionale regionale all’Irpef ed i relativi interessi;
  • il codice “PF34” per le sanzioni relative all’Irap ed all’addizionale regionale all’Irpef;
  • il codice “PF35” per l’addizionale comunale all’Irpef ed i relativi interessi;
  • il codice “PF36” per le sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef.

I codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a debito versati”.

Nel campo “codice ufficio” deve essere inserito il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle Entrate (ufficio legale), del Centro Operativo di Pescara o dell’Ufficio provinciale – Territorio che sono parte nel giudizio.

Nel caso in cui sia prevista la compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” (codice da “PF33” a “PF36”), vi deve essere inserito il codice della Regione o il codice catastale del Comune destinatario.

Il campo “anno di riferimento” deve essere compilato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia).

Infine, qualora il versamento venga effettuato da un soggetto diverso rispetto a colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “contribuente” del modello F24 deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento e, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio insieme al codice “71” nel campo “codice identificativo”.

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