Con un Decreto Legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo (Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 anche detto “Decreto Aiuti”) sono state adottate nuove misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese ed attrazione degli investimenti ed in materia di politiche sociali e di crisi in Ucraina.
Il primo articolo del Decreto è dedicato al bonus sociale per l’energia elettrica ed il gas. Esteso al terzo trimestre del 2022 il rafforzamento, già previsto per il secondo trimestre dal “Decreto Energia”, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica destinate ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute ed alla compensazione per la fornitura di gas naturale, riconosciute sulla base del valore ISEE. Sarà l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente a rideterminare le agevolazioni, con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili per l’anno 2022.
In caso di ottenimento dell’attestazione del valore ISEE che permette l’applicazione di questi bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas naturale e di pagamento nell’anno in corso, ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione dei bonus, sarà effettuata un’automatica compensazione nelle bollette immediatamente successive o, qualora non sia possibile, sarà effettuato un rimborso. La compensazione o il rimborso dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2022.
L’articolo 2 del “Decreto Aiuti” prevede un incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale. In particolare, il contributo straordinario che era stato previsto dal Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 (cosiddetto “Decreto Emergenza Ucraina”) sotto forma di credito d’imposta nella misura del 20 % in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto, appunto, del gas naturale, è stato rideterminato nella misura del 25 %. Il contributo straordinario riconosciuto dal Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022 (cosiddetto “Decreto Energia”) in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito d’imposta nella misura del 15 % e già rafforzato in precedenza fino alla misura del 20 % è stato ora rideterminato nella misura del 25 %. Infine, il contributo straordinario previsto dal Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 per le imprese che acquistano energia elettrica, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, sotto forma di credito d’imposta nella misura del 12 % è stato rideterminato nella misura del 15 %.
Novità anche per gli autotrasportatori (articolo 3 del Decreto Legge n. 50 del 2022). Per mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di autotrasportatore è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 28 % della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato da tali imprese in veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per tale attività. Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 che non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.
In base a quanto previsto all’articolo 4 del “Decreto Aiuti”, inoltre, è stato esteso al primo trimestre del 2022 il credito d’imposta già previsto in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il secondo trimestre del 2022. Il credito d’imposta, per questo nuovo periodo, è riconosciuto nella misura del 10 % della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e spetta qualora il prezzo di riferimento calcolato come media riferita all’ultimo trimestre del 2021 abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31 dicembre 2022. Anche in questo caso, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Inoltre, si tratta di un credito d’imposta cedibile, per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni soltanto se in favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.