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1 Aprile 2022
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Decreto Emergenza Ucraina: le misure per contrastare gli effetti economici della guerra.

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022, il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi in Ucraina (anche detto “Decreto Emergenza Ucraina”).

Al primo articolo del Decreto Legge, è prevista, in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, una riduzione delle aliquote delle accise sulla benzina ed il gasolio impiegato come carburante. La rideterminazione delle aliquote delle accise su benzina e gasolio trova applicazione dal giorno di entrata in vigore del Decreto e fino al trentesimo giorno successivo a tale data.

All’articolo 2 del Decreto Legge, inoltre, è previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni benzina o di analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dalle aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, entro il limite di 200 Euro a lavoratore, non concorre alla formazione del reddito. Questa misura viene anche denominata “bonus carburante”.

All’articolo 3 del Decreto Legge del 21 marzo 2022, viene introdotto un credito d’imposta per le imprese che acquistano energia elettrica. In particolare, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12 % della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora il prezzo di tale componente, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre del 2022, al netto di imposte e di eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019.

Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31 dicembre 2022. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap. E’ un credito d’imposta cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta in questione è cedibile, soltanto per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate in favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo tenuto presso la Banca d’Italia, di società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Quanto al gas naturale, l’articolo 4 del Decreto Legge del 21 marzo 2022 prevede un credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20 % della spesa sostenuta per l’acquisto di tale gas, consumato nel secondo trimestre solare del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Valgono le stesse regole da applicare al credito d’imposta riconosciuto alle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica.

All’articolo 5 del Decreto Legge del 21 marzo 2022, è previsto, inoltre, un incremento del credito d’imposta introdotto dal “Decreto Energia” per le imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas naturale. Il credito d’imposta che era stato riconosciuto in favore delle imprese energivore nella misura del 20 % è stato rideterminato nella misura del 25 %. Il credito d’imposta che era stato riconosciuto in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale nella misura del 15 % è stato rideterminato nella misura del 20 %.

In base a quanto stabilito all’articolo 9 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, i crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale saranno utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 e saranno cedibili, soltanto per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate in favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo o di società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

L’articolo 18 del Decreto Legge del 21 marzo 2022 ha previsto anche un credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio di attività agricole e della pesca. Alle imprese che esercitano attività agricola e della pesca è, infatti, riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio di tali attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20 % della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare del 2022 che sia provato con le relative fatture d’acquisto ed al netto dell’Iva.

Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31 dicembre 2022. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap. E’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta sarà cedibile, soltanto per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se effettuate in favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo o di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Nuove misure anche in favore del settore del turismo. L’articolo 22 del Decreto Legge del 21 marzo 2022 riconosce un credito d’imposta alle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta e le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali ed i parchi tematici, nella misura del 50 % dell’importo versato a titolo di seconda rata del 2021 dell’Imu per gli immobili della categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività in essi esercitate e che i soggetti beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50 % rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Si tratta di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

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