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26 Novembre 2021
3 Minuti di lettura

Credito d’imposta per sanificazione ed acquisto dispositivi di protezione: istituito il nuovo codice tributo.

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Nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione previsto dal Decreto “Sostegni bis”.

Ricordiamo che si tratta del credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30 % delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto del 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi volti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese di somministrazione dei tamponi per il Covid-19. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di 60.000 Euro per ciascun beneficiario.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2021 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d’imposta sarà pari al 100 %. Pertanto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Inoltre, ciascun beneficiario, come precisato nel Provvedimento stesso, potrà visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo istituito è il codice: “6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021”.

Il codice in questione deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nel caso in cui si provveda al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno 2021.

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