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11 Novembre 2022
4 Minuti di lettura

Credito d’imposta per riacquisto prima casa: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti riguardo ai benefici “prima casa” e, in particolare, al credito d’imposta riconosciuto per il riacquisto della “prima casa”.

A presentare istanza di interpello è un contribuente che ha acquistato con il futuro coniuge un immobile, fruendo delle agevolazioni “prima casa”. Il contribuente ha, poi, contratto matrimonio in regime di separazione dei beni e si è successivamente separato dal coniuge.

In esecuzione dell’accordo di separazione, l’istante ha acquistato la quota di proprietà del coniuge corrispondente al 50 % della casa coniugale. Il trasferimento immobiliare, essendo collegato ad una procedura di separazione tra coniugi, è stato posto in essere in esenzione dall’imposta di registro.

Nel 2022, l’istante ha accettato una proposta relativa alla vendita della ex abitazione coniugale ed ha proceduto all’acquisto di un altro immobile, fruendo nuovamente delle agevolazioni “prima casa”. Per questo nuovo atto di acquisto, non è stato portato in detrazione dall’imposta di registro dovuta il credito d’imposta previsto dalla normativa in materia in caso di riacquisto della “prima casa”. Il Notaio rogante, infatti, ha escluso la possibilità di utilizzare tale credito d’imposta, dal momento che per l’ultimo atto di acquisto non era stata pagata alcuna imposta di registro, trattandosi di atto posto in essere in esecuzione di una separazione coniugale.

Il contribuente ha richiesto all’Agenzia delle Entrate se, effettivamente, l’atto di acquisto effettuato in esecuzione di una condizione inserita in un accordo di separazione comporti la decadenza dal credito d’imposta per l’imposta di registro versata in precedenza (in occasione dell’acquisto della ex casa coniugale).

Secondo l’istante, dovrebbe essergli riconosciuto il diritto al credito d’imposta pari al 50 % dell’imposta di registro versata in occasione dell’acquisto della ex casa coniugale e tale credito d’imposta potrebbe essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2023.

Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, reso nella Risposta n. 531 del 28 ottobre 2022, occorre, in primo luogo, ricordare la disciplina in materia secondo la quale ai contribuenti che provvedono ad acquistare, a qualsiasi titolo, entro un anno dalla vendita dell’immobile per il quale si è fruito delle agevolazioni “prima casa”, un’altra casa di abitazione non di lusso, con i requisiti per beneficiare nuovamente delle agevolazioni “prima casa”, è riconosciuto un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito d’imposta non può essere, in ogni caso, superiore all’imposta di registro dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione.

Pertanto, il credito d’imposta in questione deve essere riconosciuto al contribuente che, al momento dell’acquisto agevolato di un immobile, abbia venduto da non oltre un anno la casa di abitazione da lui stesso acquistata con le agevolazioni “prima casa”.

Inoltre, in virtù della normativa attualmente vigente, è possibile beneficiare di tale credito d’imposta anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto, acquistato in precedenza beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.

Ad oggi, quindi, il credito d’imposta in questione spetta al contribuente che abbia acquistato un nuovo immobile con le agevolazioni “prima casa”, sia se al momento dell’acquisto abbia venduto da non oltre un anno la casa di abitazione posseduta che era stata acquistata con le medesime agevolazioni, sia se la venda entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.

Ma come utilizzare questo credito d’imposta? Secondo quanto stabilito dalla normativa, il credito d’imposta può essere utilizzato, a scelta del contribuente:

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo atto di acquisto agevolato che lo determina;
  • in diminuzione, per l’intero importo, delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati successivamente alla data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva alla data del nuovo acquisto;
  • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti con modello F24.

Con riferimento al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’istante ha maturato il diritto al credito d’imposta in questione con l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione.

L’atto con il quale l’istante ha acquistato il 50 % della ex casa coniugale in esecuzione dell’accordo di separazione, infatti, non deve essere considerato come acquisto di un nuovo immobile.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che comunque l’istante deve procedere alla vendita della ex casa coniugale entro un anno dall’acquisto della nuova abitazione, al fine di non decadere dalle agevolazioni fruite per il secondo acquisto e al fine di evitare anche il recupero del credito d’imposta eventualmente utilizzato.

Infine, è stato ricordato che il credito d’imposta spetta al contribuente istante fino a concorrenza dell’imposta di registro corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, ossia in occasione dell’acquisto della ex casa coniugale.

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