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17 Febbraio 2017

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: le regole in caso di acquisto di un lotto di beni immateriali da società fallita

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Un nuovo interpello è stato sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguardo al credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo.

L’istante è una società costituita nel 2014 che, nel 2015, ha sostenuto diversi costi di ricerca e sviluppo, tra i quali i costi per l’acquisto di marchi, brevetti e disegni derivanti dal fallimento di un’altra società, ricompresi in un unico lotto.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti che le sono stati posti dall’istante con la Risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017.

In primo luogo, è stata ricordata la disposizione del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, modificata successivamente dalla Legge di Stabilità per il 2015, con la quale è stato introdotto il credito d’imposta in questione.

Inoltre, sono stati richiamati il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 maggio 2015, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione di tale agevolazione, e la Circolare del 16 marzo 2016, con la quale sono stati forniti diversi chiarimenti in materia.

Sono state, altresì, ricordate le novità della Legge di bilancio per il 2017 riguardo alla disciplina di tale credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, per rispondere ai quesiti posti dalla società istante, ha richiesto un parere al Ministero dello sviluppo economico. Quest’ultimo ha riconosciuto che sono ammissibili al credito d’imposta previsto per l’attività di ricerca e sviluppo i brevetti per invenzione ed i brevetti per modelli di utilità, se funzionali e connessi al progetto di ricerca e sviluppo. Non sono, invece, ammissibili i marchi d’impresa ed i disegni.

Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico ha affermato che sono ammissibili al credito d’imposta in questione i costi sostenuti per l’acquisizione di privative da soggetti terzi, anche in caso di fallimento di altra società. Nella normativa in materia, infatti, non vi è alcuna specifica riguardo alla provenienza della privativa in riferimento all’acquisizione della quale può essere richiesto il credito d’imposta.

Quanto al quesito posto dall’istante riguardo alla determinazione del costo agevolabile qualora, come nel caso specifico, sia stato effettuato un acquisto di un “lotto” senza che nella relativa documentazione sia stato riportato il valore dei singoli beni immateriali che lo compongono, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non condivisibile la soluzione prospettata dall’istante. La società istante aveva proposto di suddividere semplicemente il costo complessivo del lotto acquistato per il numero dei beni immateriali che ne fanno parte, attribuendo così a tutti i beni il medesimo valore.

Tale soluzione non è condivisibile secondo l’Agenzia delle Entrate, in quanto il credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo deve applicarsi a spese effettivamente sostenute e non a valori forfettari. Inoltre, il beneficiario del credito d’imposta, in questo modo, non potrebbe adempiere agli obblighi di conservazione della documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività dei costi.

L’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate alla società istante è di adottare come criterio per la determinazione della spesa ammissibile quello fondato sull’incidenza percentuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto dei beni acquistato. La società dovrà predisporre una relazione di stima.

L’ultimo quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di considerare nell’ambito del calcolo della media degli investimenti da prendere come riferimento per la determinazione del credito d’imposta anche i costi sostenuti dalla società fallita dalla quale l’istante ha acquistato il lotto di beni immateriali ammessi al credito d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate, concordando con la soluzione prospettata dall’istante, ha escluso che i costi sostenuti dalla società fallita possano essere considerati ai fini del calcolo della media di riferimento. Le posizioni soggettive, infatti, non si trasferiscono e la cessione è avvenuta tra due parti indipendenti l’una dall’altra.

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