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23 Luglio 2016

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: l’applicazione ai costi per personale assunto con somministrazione

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 55 del 19 luglio 2016, ha risposto ad un quesito in merito all’applicazione del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, previsto dal Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, recentemente modificato dalla Legge di Stabilità per il 2015.

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda una società che svolge attività di progettazione, sviluppo e costruzione di autoveicoli stradali e da competizione. In particolare, tale società aveva avviato nel 2015 progetti di ricerca e sviluppo per i quali desiderava beneficiare del credito d’imposta in questione. La società chiedeva di conoscere se potevano essere ricondotti alla categoria delle spese per personale altamente qualificato, per le quali la normativa in materia prevede il riconoscimento del credito d’imposta, le spese per il personale sostenute sulla base di un contratto di somministrazione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con un Decreto interministeriale del 27 maggio 2015, sono stati espressamente ricompresi nella categoria delle spese per personale altamente qualificato:

  • i costi per il personale dipendente dell’impresa, con esclusione del personale con funzioni amministrative, contabili e commerciali;
  • i costi per il personale in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, purché svolgano la propria attività presso le strutture dell’impresa che beneficia del credito d’imposta.

Riguardo allo specifico quesito posto dalla società istante, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il contratto di somministrazione di lavoro è stato introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 276 del 2003 ed è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015.

Si tratta di un contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.

Quindi, per tutta la durata della somministrazione, i lavoratori svolgono l’attività come dipendenti dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice.

L’agenzia di somministrazione addebita all’impresa che utilizza i lavoratori sia l’intero costo del personale connesso al rapporto di lavoro dipendente, sia il compenso per il servizio di messa a disposizione dei lavoratori. L’utilizzatore ha poteri ed obblighi analoghi a quelli di un datore di lavoro.

Formalmente il rapporto di lavoro dipendente sussiste tra il lavoratore ed il somministratore, ma nella sostanza il rapporto tra il lavoratore e l’utilizzatore è analogo al rapporto di lavoro che si instaura tra un lavoratore ed un datore di lavoro. Si può dire che di fatto i lavoratori per i quali è stipulato il contratto di somministrazione, nel corso della durata di tale contratto, sono dipendenti dell’impresa utilizzatrice.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che i costi sostenuti dall’istante nella qualità di impresa utilizzatrice, esclusi i costi del contratto commerciale con il somministratore, rientrano tra i costi per il personale altamente qualificato per i quali è possibile beneficiare del credito d’imposta in questione. E’ comunque necessario che tali lavoratori siano impiegati effettivamente nell’attività di ricerca e sviluppo, sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice, e che siano rispettati tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa che regola tale credito d’imposta.

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