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17 Febbraio 2018

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo: i chiarimenti per le attività di sviluppo di software

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Con la Circolare n. 59990 del 9 febbraio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito diversi chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppoprevisto dal Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, alle imprese che si occupano di sviluppo di software.

A tal proposito, il Ministero ha rilevato che le innovazioni collegate al software, inteso come prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, quindi, normalmente classificabili, se con effettivo contenuto di ricerca e sviluppo, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale.

In particolare, affinché un progetto per lo sviluppo di un software rientri nell’ambito della ricerca e sviluppo, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. Ancora più precisamente, il Ministero ha affermato che un progetto che abbia come oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema già esistente può rientrare nell’ambito della ricerca e sviluppo se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che diviene un aumento dello stock di conoscenza. L’utilizzo del programma per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce, invece, un avanzamento.

Si può parlare di ricerca e sviluppo nell’ambito delle attività di sviluppo dei software in caso di:

  • sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione;
  • progettazione e realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;
  • creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;
  • creazione di nuovi ed originali tecniche di criptazione o di sicurezza.

Si può parlare, invece, di attività di tipo ricorrente o di routine connesse ai software, ma non classificabili nell’ambito della ricerca e sviluppo in caso di:

  • lavori su aggiornamenti già disponibili relativi a specifici sistemi o programmi;
  • attività di ordinaria manutenzione del computer o del software;
  • sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software già esistenti;
  • aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi già esistenti;
  • creazione di siti web o software mediante l’utilizzo di strumenti già esistenti;
  • utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
  • “customizzazione” di prodotti per un particolare uso, a meno che non vengano aggiunte delle nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base;
  • attività ordinaria di correzione di errori di sistemi e programmi già esistenti.

Il Ministero ha ricordato che, infatti, la disciplina dell’agevolazione del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo prevede come ammissibili le attività collegate alla realizzazione di prodotti nuovi o significativamente migliorati, mentre esclude dal concetto di sviluppo sperimentale e, quindi, dall’ambito di applicazione dell’agevolazione, le attività che determinano modifiche non significative dei prodotti o dei processi già esistenti.

Il Ministero ha anche precisato che il riconoscimento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo non può riguardare attività dell’impresa successive alle attività pre-competitive. Nel caso di attività di sviluppo dei software, la conclusione delle attività pre-competitive deve essere individuata generalmente con le attività riguardanti il cosiddetto beta testing (ossia quella fase di prova e collaudo dei software non ancora pubblicati finalizzata soprattutto all’individuazione di eventuali errori).

Infine, il Ministero ha chiarito che sarà l’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta a dover predisporre, oltre alla documentazione obbligatoria riguardante l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi, anche un’apposita documentazione riguardante l’ammissibilità delle attività di ricerca e sviluppo svolte dalla quale risultino:

  • gli elementi di novità che il progetto intende perseguire;
  • gli ostacoli di tipo tecnico e scientifico al cui superamento sono legati i lavori svolti;
  • l’avanzamento dei lavori nel corso dei periodi d’imposta agevolabili;
  • qualora si tratti di innovazioni che determinino significativi miglioramenti di prodotti già esistenti, gli elementi nei quali si specificano tali miglioramenti.

 

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