Con la Risoluzione n. 41 dell’8 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da utilizzare per la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali sui mezzi di informazione.
Tale credito d’imposta è stato introdotto dalla Manovra Correttiva del 2017. In particolare, alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1 % gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75 % del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 % in caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione e la fruizione di tale agevolazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24, successivamente alla realizzazione dell’investimento incrementale, nei limiti dell’importo comunicato con Provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il modello F24 deve essere presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto Provvedimento.
Il codice tributo istituito con la Risoluzione dell’8 aprile 2019 è il codice “6900“.
Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di concessione del credito d’imposta.