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27 Luglio 2018

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: approvato il Regolamento di attuazione

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Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2018, è stato approvato il Regolamento relativo alle modalità ed ai criteri di concessione degli incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, previsti dalla Manovra Correttiva del 2017.

All’articolo 2 del Decreto sono individuati i soggetti beneficiari dell’agevolazione. Si tratta delle imprese e dei lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato. Destinatari di tali incentivi fiscali possono essere anche gli enti non commerciali.

L’incentivo fiscale è riconosciuto nella forma del credito d’imposta.

Gli investimenti in campagne pubblicitarie devono essere effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 ed il loro valore deve superare di almeno l’1 % gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali).

Inoltre, gli stessi soggetti possono beneficiare del credito d’imposta esclusivamente per gli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché abbiano un valore che superi di almeno l’1 % l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.

La misura del credito d’imposta è pari al 75 % del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo comunque conto del limite massimo delle risorse stanziate a tale scopo. Il credito d’imposta è, inoltre, elevato al 90 % in caso di micro imprese, piccole e medie imprese e di start-up innovative. La concessione della maggiorazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea. In pendenza della procedura dinanzi alla Commissione, l’agevolazione è concessa nella misura ordinaria del 75 %.

Riguardo agli investimenti ammissibili (articolo 3 del Decreto), si tratta degli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, o nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Sono, invece, espressamente escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia e quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto della pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

L’articolo 4 del Decreto è destinato all’individuazione di limiti e condizioni dell’agevolazione concedibile. In tale sede, è precisato che, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, calcolato con un limite individuale per soggetto pari al 5 % del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali ed al 2 % delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Il credito d’imposta, inoltre, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24, dopo che sia stato realizzato l’investimento per il quale è prevista l’agevolazione. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Qualora il modello F24 venga presentato in un’altra modalità o l’ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento risulti essere superiore all’importo spettante, il modello F24 verrà scartato.

Riguardo alla procedura di accesso all’agevolazione (articolo 5 del Decreto), i soggetti interessati, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa o dell’ente non commerciale o dal lavoratore autonomo. Nella comunicazione devono essere indicati:

  • gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
  •  il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare;
  • la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l’anno precedente;
  • l’ammontare del credito di imposta richiesto.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta, con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto, in caso di insufficienza delle risorse, e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale. Con un provvedimento dello stesso Dipartimento, pubblicato sul suo sito internet istituzionale, è individuato l’ammontare del credito effettivamente fruibile.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Nel Decreto, sono poi inserite le disposizioni relative ai controlli ed alle cause di revoca del credito d’imposta (articolo 6 del Decreto) ed agli aspetti finanziari (articolo 7) e le disposizioni transitorie (articolo 8). In particolare, per l’anno 2018 la comunicazione telematica che deve essere trasmessa per accedere al credito d’imposta dovrà essere presentata dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale (24 luglio 2018) ed il provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria relativo all’importo del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà adottato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale (24 luglio 2018). Per gli investimenti effettuati nel 2017, la comunicazione telematica dovrà essere presentata separatamente.

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