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25 Settembre 2020

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: ok anche per il Comune non soggetto Ires

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2020 in sostituzione delle agevolazioni dell’iper ammortamento e del super ammortamento.

Lo ha fatto in occasione della risposta ad un’istanza di interpello presentata da un Comune.

L’istante ha ricordato le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2020. In particolare, ha evidenziato che possono accedere al nuovo credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente dalla forma giuridica, del settore economico di appartenenza, della dimensione e del regime fiscale di determinazione del reddito.

Possono beneficiare dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa, ad eccezione di alcune tipologie di beni espressamente individuate dalla normativa.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità per il Comune istante di usufruire del credito d’imposta in questione in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2020 in beni strumentali nuovi, nell’ambito della sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica. A tal proposito, l’istante ha precisato che si tratta di un’attività d’impresa non soggetta ad Ires e rilevante ai fini Iva in quanto attività commerciale.

Gli investimenti, inoltre, riguardano beni di proprietà dell’ente stesso. Vengono acquistati per permettere al Comune di innovarsi dal punto di vista tecnologico e per garantire una maggiore sostenibilità ambientale.

Nella Risposta n. 389 del 22 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato le nuove regole introdotte con la Legge di Bilancio per il 2020. In particolare, al comma 185 dell’articolo 1 della Legge n. 160 del 2019 è previsto un credito d’imposta per le imprese che, dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021 se entro il 31 dicembre 2020 è stato accettato dal venditore il relativo ordine e sono stati pagati acconti nella misura almeno pari al 20 % del costo di acquisto, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in territorio italiano.

Possono accedere al credito d’imposta, come evidenziato dallo stesso istante, tutte le imprese residenti nel territorio italiano. Sono incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono, invece, escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, quindi, individuati espressamente dalla normativa i soggetti esclusi dall’agevolazione fiscale.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la modalità di fruizione dell’agevolazione in questione (credito d’imposta) consente che venga applicata anche ad un soggetto che, come l’istante, non è passivo ai fini Ires.

Il Comune istante, in conclusione, potrà, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, beneficiare di tale credito d’imposta, purché sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia.

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