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22 Febbraio 2019

Credito d’imposta del settore del cinema: recupero anche nei confronti del cessionario

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L’Agenzia delle Entrate si è occupata di una questione relativa ai crediti d’imposta previsti nel settore cinematografico ed audiovisivo.

In particolare, l’istante, attraverso una richiesta di consulenza giuridica, ha posto il dubbio se, in caso di cessione di tali crediti d’imposta, le eventuali azioni di recupero siano da porre in essere nei confronti del solo cedente o anche del cessionario.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 9 del 18 febbraio 2019, ha richiamato la disciplina in materia, per evidenziare che da essa risulta che:

  • la cessione dei crediti d’imposta deve rispettare le regole dettate dal codice civile;
  • la cessione deve avvenire soltanto nei confronti di determinati soggetti (intermediari bancari, finanziari ed assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale);
  • la cessione deve seguire le regole applicative previste dai Decreti Ministeriali del 15 marzo 2018.

Riguardo al primo punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il debitore ceduto diventa obbligato nei confronti del cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario. Quindi, il debitore ceduto, anche nel caso in cui si tratti dell’Amministrazione finanziaria, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

Tra tali eccezioni devono essere considerate le eccezioni relative all’inesistenza del credito oggetto della cessione che impedisce completamente il sorgere della pretesa creditoria, anche qualora vi sia stata la notificazione della cessione al debitore o la sua accettazione, secondo le regole del codice civile.

Il rapporto cedente – debitore ceduto corrisponde, quindi, al rapporto cessionario – debitore ceduto.

Questa regola generale non è limitata da indicazioni specifiche contenute nella Legge n. 220 del 2016 che ha previsto la cessione dei crediti d’imposta del settore cinematografico ed audiovisivo.

L’articolo 21, comma 4, della Legge n. 220 del 2016 stabilisce che la cessione del credito non pregiudica i poteri delle amministrazioni riguardo al controllo della dichiarazione dei redditi nella quale è stato inserito il credito ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni in caso di comportamenti illegittimi da parte del soggetto che ha ceduto il credito. Questa disposizione specifica soltanto che le azioni nei confronti del cedente non sono assorbite dalle azioni nei confronti del cessionario.

Anche le disposizioni dei Decreti Ministeriali di attuazione prevedono, senza specificazione del soggetto nei confronti del quale operare, il recupero delle somme eventualmente indebitamente già fruite, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge, e l’applicazione delle disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi, con revoca del contributo concesso e sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni, in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta di riconoscimento del credito d’imposta.

Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, il richiamo alle disposizioni che regolano le imposte sui redditi porta a considerare applicabili anche quelle che disciplinano la riscossione delle imposte sui redditi e, in particolare, la regola generale secondo la quale il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’Amministrazione finanziaria procede al recupero di tali somme.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, quindi, che il cessionario dei crediti d’imposta risponde in solido con il cedente, fino a concorrenza delle somme indebitamente fruite, in tutti i quei casi in cui tali crediti risultino non spettanti. Si tratta, pertanto, di una conclusione differente dalla soluzione prospettata dall’istante secondo il quale le azioni di recupero avrebbero dovuto essere esercitate nei confronti del solo cedente.

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