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1 Giugno 2018

Crediti d’imposta per il settore cinematografico e audiovisivo: approvate le disposizioni di attuazione

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Con due Decreti adottati del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 15 marzo 2018 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2018, sono state definite le disposizioni di attuazione dei crediti d’imposta, previsti dalla Legge n. 220 del 14 novembre 2016, in favore delle imprese che operano nel settore cinematografico ed audiovisivo.

Il primo Decreto riguarda il credito d’imposta per le imprese di produzione che operano in questo settore.

All’articolo 2 del Decreto è stabilito che la misura del credito d’imposta è una misura non inferiore al 15 % e non superiore al 30 % del costo complessivo di produzione delle opere audiovisive.

Per essere ammessi a tale credito d’imposta, occorre essere produttori indipendenti con i seguenti requisiti:

  • occorre avere la sede legale nello Spazio Economico Europeo;
  • al momento dell’utilizzo del beneficio, occorre essere soggetti alla tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale in Italia o della presenza di una stabile organizzazione in Italia, alla quale sia riconducibile l’opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
  • occorre avere un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000 Euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione o costituite sotto forma di società di persone. Tali limiti sono ridotti all’importo di 10.000 Euro in caso di produzione di un cortometraggio o di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi;
  • occorre non essere associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
  • occorre essere in possesso di classificazione ATECO J 59.1.

Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di opere audiovisive che abbiano la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale indicati alla tabella A allegata al Decreto.

Per quanto riguarda le opere audiovisive eleggibili al credito d’imposta, si tratta delle:

  • opere cinematografiche o film;
  • opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un’emittente televisiva nazionale;
  • opere audiovisive destinate al pubblico per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi.

Le indicazioni ulteriori inserite nel Decreto Interministeriale riguardano:

  • il costo complessivo ed il costo eleggibile delle opere (articolo 3);
  • il calcolo delle spese sostenute sul territorio italiano ai fini del vincolo di territorialità (articolo 4);
  • i limiti d’intensità d’aiuto (articolo 5).
  • l’utilizzo dei crediti d’imposta (articolo 6);
  • gli ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari (articolo 7);
  • la cedibilità del credito d’imposta (articolo 8);
  • la decadenza e la revoca del credito d’imposta (articolo 9).

Il Decreto prevede, poi, una serie di disposizioni a contenuto più specifico:

  • lo sviluppo delle opere audiovisive: il credito d’imposta per lo sviluppo di film e opere televisive e web (articolo 10); il procedimento per il riconoscimento del credito d’imposta (articolo 11);
  • le opere cinematografiche: il credito d’imposta per la produzione di opere cinematografiche (articolo 12); la richiesta preventiva (articolo 13); la richiesta definitiva (articolo 14);
  • le opere televisive e opere web: il credito d’imposta per la produzione di opere televisive e web (articolo 15); le opere eleggibili ed i requisiti (articolo 16); la titolarità dei diritti (articolo 17); la richiesta preventiva (articolo 18); la richiesta definitiva (articolo 19); il reinvestimento del credito d’imposta (articolo 20); la revoca e la decadenza (articolo 21).

Chiudono il Decreto le disposizioni finali: il controllo delle spesa (articolo 22); il monitoraggio e le sanzioni (articolo 23); le abrogazioni (articolo 24); le disposizioni transitorie e finali (articolo 25).

Il secondo Decreto contiene le disposizioni di attuazione degli altri crediti d’imposta del settore cinematografico e audiovisivo. In particolare, si tratta delle disposizioni applicative dei seguenti crediti d’imposta:

  • il credito di imposta per le imprese di distribuzione (articolo 16 della Legge n. 220 del 2016);
  • il credito di imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico (articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016);
  • il credito di imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (articolo 18 della Legge n. 220 del 2016);
  • il credito di imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (articolo 19 della Legge n. 220 del 2016);
  • il credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico (articolo 20 della Legge n. 220 del 2016).

Vi sono alcune disposizioni comuni ai diversi crediti d’imposta. Tali crediti d’imposta, ad esempio, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. Sono, inoltre, utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel Decreto. Il modello F24 deve essere, in particolare, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. I crediti d’imposta devono essere indicati, anche dall’eventuale cessionario del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.

Vi sono, poi, le disposizioni specifiche:

  • la distribuzione cinematografica e audiovisiva: l’oggetto ed i requisiti (articolo 4); il credito d’imposta per la distribuzione nazionale cinematografica e per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive (articolo 5); il procedimento per il riconoscimento del credito d’imposta (articolo 6); l’utilizzo del credito e gli ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari (articolo 7); la decadenza dal credito d’imposta (articolo 8);
  • le sale cinematografiche: l’oggetto ed i requisiti (articolo 9); il credito d’imposta in favore delle sale cinematografiche (articolo 10); la richiesta preventiva (articolo 11); la richiesta definitiva (articolo 12); l’utilizzo del credito d’imposta (articolo 13); gli ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari e la decadenza dal credito d’imposta (articolo 14);
  • il potenziamento dell’offerta cinematografica: l’oggetto ed i requisiti (articolo 15); il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (articolo 16); la determinazione del credito d’imposta (articolo 17); l’utilizzo del credito d’imposta e gli ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari (articolo 18);
  • l’attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo: l’oggetto ed i requisiti (articolo 19); il credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (articolo 20); il costo complessivo ed il costo eleggibile delle opere (articolo 21); la richiesta preventiva (articolo 22); la richiesta definitiva (articolo 23); l’utilizzo del credito d’imposta e gli ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari (articolo 24);
  • l’attrazione di investimenti da parte di imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo: l’oggetto ed i requisiti (articolo 25); il credito d’imposta per gli apporti alla produzione cinematografica da parte di imprese esterne al settore (articolo 26); il costo complessivo ed il costo eleggibile delle opere (articolo 27); la richiesta preventiva (articolo 28); la richiesta definitiva (articolo 29); le misure antielusive (articolo 30).

Chiudono il Decreto interministeriale le disposizioni finali: la cedibilità del credito d’imposta (articolo 31); il monitoraggio e le sanzioni (articolo 32); il controllo della spesa (articolo 33); le abrogazioni (articolo 34); le disposizioni transitorie e finali (articolo 35).

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