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22 Aprile 2016

Crediti di imposta per agricoltura e pesca: istituiti i codici tributo

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 27 del 20 aprile 2016, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta previsti in favore delle imprese che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, previsti dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla Legge n. 116 dell’11 agosto 2014.

Un primo credito d’imposta è riconosciuto per le spese per nuovi investimenti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico. Inoltre, è previsto un credito d’imposta in favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura in relazione alle spese per nuovi investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e per la cooperazione di filiera, nell’ambito delle reti di imprese.

Con due Decreti Ministeriali del 13 gennaio 2015 sono state definite le disposizioni di attuazione di tali misure agevolative. In particolare, i crediti d’imposta in questione sono utilizzabili nei modelli F24 che devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

I codici tributo istituiti sono il codice “6863” per il credito d’imposta volto a favorire il commercio elettronico, ed il codice “6864” per il credito d’imposta volto a favorire le reti di imprese.

I codici in questione devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna degli “importi a credito compensati”, oppure, qualora il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione ottenuta, nella colonna degli “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di concessione del credito.

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