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18 Marzo 2017

Contributo per l’acquisto di strumenti musicali: definite le nuove regole di applicazione

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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un Provvedimento del 14 marzo 2017, ha definito le modalità di attuazione del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi e del relativo credito d’imposta in favore del produttore o del rivenditore, secondo la disciplina prevista dalla Legge di Bilancio per il 2017.

Nel Provvedimento, è ricordato che il contributo in questione è riconosciuto agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per il periodo 2016-2017 o 2017-2018 in relazione all’iscrizione ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento ed ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, inclusi in un elenco allegato al Provvedimento e suscettibile di integrazioni e/o modificazioni dovute a variazioni dell’offerta formativa nel corso dell’anno.

Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi al quale è iscritto lo studente (gli strumenti musicali sono indicati in un secondo elenco allegato al Provvedimento) o considerato “affine” o “complementare”.

Il contributo spetta una tantum per gli acquisti effettuati nel 2017, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore al 65 % del prezzo finale, per un massimo di Euro 2.500. L’importo è ridotto del contributo eventualmente già fruito per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, in base a quanto previsto nella Legge di Stabilità per il 2016. Il contributo è, inoltre, riconosciuto nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di quindici milioni di Euro.

Per accedere al contributo in questione lo studente deve richiedere al proprio istituto un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, dal quale risultino il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione e lo strumento musicale coerente con il corso di studi. Il certificato deve essere predisposto dall’istituto in duplice esemplare. Un esemplare viene conservato dall’emittente ed un esemplare è rilasciato allo studente, il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell’acquisto dello strumento.

Il produttore o il rivenditore conserva il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può esercitare l’attività di accertamento e documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati richiesti in via generale, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita, comprensivo del contributo e dell’Iva applicata sull’intero ammontare, e l’importo del contributo.

Ai rivenditori o ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziate di 15 milioni di Euro, assegnate in ordine cronologico.

Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati:

  • il proprio codice fiscale,
  • il codice fiscale dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione,
  • lo strumento musicale da vendere,
  • il prezzo di vendita, comprensivo del contributo e dell’Iva.

I rivenditori o produttori degli strumenti musicali devono effettuare tali comunicazioni a partire dal 20 aprile 2017, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente avvalendosi degli intermediari abilitati. Per l’effettuazione di tali comunicazioni, devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà un’apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta. La ricevuta indicherà, inoltre, l’ammontare del credito spettante, tenuto conto anche dell’eventuale contributo concesso allo studente nel 2016.

Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione, con il modello F24, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline. Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta, nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo “6865”, istituito con la Risoluzione n. 26 del 20 aprile 2016.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’apposita ricevuta suddetta, la vendita dello strumento musicale non si concluda, il rivenditore o il produttore dovrà inviare una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando i medesimi servizi e prodotti software impiegati per l’invio della comunicazione iniziale, così da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo. Il rivenditore o produttore dello strumento musicale che avesse già utilizzato in compensazione il relativo credito di imposta dovrà riversarlo tramite modello F24, utilizzando lo stesso codice tributo.

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