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19 Novembre 2021

Contributo a fondo perduto in emergenza sanitaria: non si considera l’indennità di maternità.

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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’indennità di maternità ed il contributo a fondo perduto previsto da uno dei recenti provvedimenti adottati per far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Si tratta della Risposta n. 777 dell’11 novembre 2021.

A presentare l’istanza di interpello è una contribuente che svolge l’attività di avvocato, opera in regime forfetario e nel 2020 ha percepito l’indennità di maternità.

L’istante ha ricordato che il Decreto “Sostegni” ha previsto un contributo a fondo perduto che può essere richiesto da imprese, professionisti e titolari di reddito agrario con un ammontare di ricavi o compensi non superiore a dieci milioni di Euro. Anche coloro che beneficiano del regime forfetario possono richiedere tale contributo.

Tra i requisiti che devono essere rispettati per accedere a tale contributo vi è quello della riduzione della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 di almeno il 30 % rispetto alla media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.

Il quesito riguarda la necessità di considerare o meno l’indennità di maternità ai fini della verifica del requisito della perdita del fatturato.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato un chiarimento fornito con una Circolare del 14 maggio 2021 secondo il quale l’indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso. Anche se le somme in questione fossero state oggetto di volontaria fatturazione, non sono da includere nella nozione di fatturato indicata dal Decreto “Sostegni” e neanche tra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo previsto da tale Decreto, poiché non sono riconducibili ad alcun compenso.

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