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20 Dicembre 2019

Bonus Tv: istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta spettante ai venditori

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Con la Risoluzione n. 105 del 17 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per gli acquisti di televisori idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie televisive DVB-T2.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio per il 2018 ha previsto un contributo per i costi sostenuti dagli utenti finali per l’acquisto dei nuovi apparecchi televisivi.

Con un Decreto interministeriale del 18 ottobre 2019 sono state definite le modalità di erogazione del contributo in questione. In particolare, il contributo è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul prezzo di vendita, per un importo pari a 50 Euro o pari al prezzo di vendita se inferiore.

Il venditore, poi, tramite il servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico, una comunicazione telematica nella quale sono contenute una serie di informazioni.

Sarà il servizio telematico a comunicare al venditore, mediante il rilascio di un’apposita attestazione, la disponibilità dello sconto.

Il venditore recupera lo sconto applicato mediante un credito d’imposta utilizzabile, appunto, in compensazione nel modello F24, a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione della disponibilità dello sconto. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo istituito è il codice “6912“.

Tale codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati”.

Qualora, successivamente alla ricezione dell’attestazione della disponibilità dello sconto, la vendita dell’apparecchio non si concluda oppure l’apparecchio venga restituito dall’utente finale, il venditore deve comunicare l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico utilizzato per la comunicazione telematica iniziale. Se il venditore ha già utilizzato il credito d’imposta, dovrà procedere alla restituzione del relativo importo, sempre tramite modello F24, inserendo il codice tributo “6912” nella colonna degli “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la vendita dell’apparecchio televisivo alla quale è stato applicato dal rivenditore lo sconto.

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